Art. 1.
Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria
1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al
30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui
all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a)
con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di
rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b)
con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di
rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30
aprile 2010.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i
termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le
violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli
investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli
anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio
2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità
stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono
sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente
alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero
ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte
delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta
giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate
anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti
delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due anni, decorrenti
dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei
confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni
individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle
entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla
contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono
sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre
2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono
conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire
per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui
del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: «Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2010
e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso
in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano
posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a
regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche'
alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni
di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da
realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali
concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della
valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli
investimenti, nonche' in funzione del superamento del diritto di
insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del
codice della navigazione, che e' soppresso dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in
scadenza entro il 31 dicembre 2012 e' prorogato fino a tale data.
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite
dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di
cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate
nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010
e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento
della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito
delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, e' autorizzata
fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai
International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi
previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione
Italiana S.p.A.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità
amministrativa del servizio pubblico, nonche' la gestione e la
definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine
della procedura liquidatoria, il Commissario e' tenuto a presentare il
rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività
svolta.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio
2010».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
Art. 3
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2010».
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le
seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009
dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili
dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli
uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali,
intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di
completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici
periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno
2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso
relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in
applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione
entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine
e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni.
Art. 4
Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite
dalle seguenti «venti».
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b)
all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011»
e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31
gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono
effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' differita al 31 dicembre
2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre
2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento
al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione.
Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello
del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la
determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la
previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente
determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del
decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di
promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno
tredici anni di anzianità nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011,
un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati
due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in
quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a),
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre
2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b)
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della
misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino
completa istanza di stipula del contratto di programma entro il
medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione
della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime
di esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico,».
Art. 6
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le
modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1°
gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo
92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 e'
autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore
dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.
Art. 7
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e'
prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 30 settembre 2010.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi
di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti
presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo
117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività
istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le
attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi
servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se
scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30
giugno 2010.
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito
al 28 febbraio 2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico
interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque
per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010».
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo
il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite
dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le
zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8
maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle
istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere
all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel
rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126
definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie
individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonche' sulla
base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo
modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla
lettera d) del citato comma 341, il termine per la
presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010;
conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti
delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono
sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse
del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c)
le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono
sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d)
le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite
dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al
secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti:
«l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono
sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater e' abrogato.
Art. 10
Istituti di cultura all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di
cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già
rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed
il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni,
anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.