Corte d’Appello di Roma
Sezione I
Sentenza 13 luglio 2009
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28.10.1997 la De. s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 2.402.886.670, oltre rivalutazione e interessi, per riserve iscritte dall'appaltatore nel corso della realizzazione di un complesso edilizio in Nettuno località Seccia, oggetto del contratto di appalto stipulato tra l'attore e l'ente convenuto il 13.3.1990.
La società attrice affermava, in particolare, che alla consegna dell'area erano emersi gravi errori e manchevolezze nel progetto originario, anche in conseguenza di errati sondaggi geognostici. L'impresa aveva quindi iscritto nel registro di contabilità tre gruppi di riserve con cui aveva richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sopportati per il ritardato inizio dei lavori, il riconoscimento del corrispettivo contrattuale per lavori non contabilizzati e il risarcimento dei danno per la risoluzione del contratto disposta dall'amministrazione appaltante per difetto di copertura finanziaria del progetto. Si costituiva in giudizio lo IACP assumendo l'inammissibilità delle domande e, nel merito, l'infondatezza delle riserve iscritte dall'appaltatore in riferimento ai risultati delle operazioni di collaudo.
La causa istruita documentalmente e con l'espletamento di due successive consulenze tecniche veniva definita con sentenza 45594/2002 pubblicata il 29.11.2002.
Il giudice, respinta l'eccezione di inammissibilità, evidenziato, in fatto, che l'appalto aveva ad oggetto "la realizzazione di un complesso edilizio di quaranta alloggi residenziali con relativi servizi, impianti e attrezzature, oltre alla sistemazione delle aree libere comprese nella delimitazione del lotto di appalto", riteneva la fondatezza delle riserve affermando che "l'ente convenuto ...aggiudicò l'appalto, a licitazione privata, sulla base di indagini geognostiche errate e senza avere ottenuto la disponibilità dell'area (nonostante le diverse previsioni contrattuali, legislative e regolamentari)". Conseguentemente "gli errori nella esatta individuazione delle caratteristiche morfologiche dei terreni interessati alla esecuzione dell'appalto e nella procedura che" aveva "condotto alla aggiudicazione senza prima disporre dell'area" non potevano "imputarsi all'appaltatore", al quale andavano quindi riconosciuti "i maggiori oneri sopportati per tale titolo in corso di esecuzione". Nella motivazione si rilevava peraltro che lo stesso IACP aveva implicitamente riconosciuto le pretese oggetto delle riserve atteso che con la delibera n. 1228 del 4.10.1993 l'Istituto, dopo la conclusione dei lavori "tenuto conto delle difficoltà insorte dopo la consegua dell'area all'impresa appaltatrice" aveva "individuato l'inizio dei lavori al 20.7.1991" ed aveva "invitato l'ufficio legale a valutare l'opportunità di procedere giudizialmente nei confronti della ditta che esegui i primi accertamenti geognostici per ottenere il ristoro dei danni conseguenti al ritardo con cui iniziarono i lavori".
Ritenendo quindi la tempestività nell'iscrizione delle riserve, concordando con la valutazione del consulente tecnico d'ufficio (in riferimento alla relazione Migliardi), riconosceva le seguenti somme: Lire 109.043.400 per la riserva n. 1 a titolo di oneri conseguenti a svalutazione per la differenza tra la data in cui i lavori avrebbero dovuto iniziare e quella in cui ebbero effettivamente inizio e per la sopravenuta soppressione dello sgravio degli oneri fiscali ed impedimento ad intraprendere nuove iniziative; Lire 4.484.000 per la riserva n. 2 in relazione alla esecuzione di sondaggi geognostici richiesti dalla direzione dei lavori; Lire 74.090.402 per la riserva n. 3 in relazione alle spese e agli oneri improduttivi nel periodo tra la consegna del progetto e l'inizio dei lavori (spese generali, spese di guardiania, sovrintendenza e immobilizzo di attrezzature); Lire 349.321.367 per la riserva n. 4, per spese e oneri improduttivi dalla consegna dei lavori all'inizio dei lavori; Lire 60.571.586 in relazione alla riserva n. 5, per prestazioni non contabilizzate (bonifica area di sedime, II progettazione, rifacimento recinzione, uso di calcestruzzo di maggior qualità e di maggior volume nei pali); Lire 10.262.609 per la riserva n. 6, in relazione agli oneri conseguenti alla imprevista variazione della lunghezza della linea; Lire 3.816.000 per maggiori spese nell'uso di materiali cementizi; Lire 537.503 e Lire 910.489 per le riserve n. 8 e 9 (altre riserve su allibramenti contabili); Lire 58.340.2000 per la intempestiva conclusione dell'appalto e, quindi, a titolo di indennizzo ex art. 345 l. a. per il minor utile conseguito dall'impresa e il costo dei materiali già approvvigionati per l'esecuzione del contratto.
Riconosceva quindi, sulle somme liquidate a titolo di integrazione del corrispettivo contrattuale, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 e per le altre somme, dal giorno della domanda, la rivalutazione del credito (secondo indici ISTAT del costo della vita per rivalutazione crediti professionali) e il risarcimento da mancato guadagno per il ritardato pagamento della somma rivalutata "nella misura degli interessi al saggio legale con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale di tale somma". Lo IACP veniva quindi condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 346.737,86 oltre interessi e maggior danno come indicati. Le spese di lite seguivano il criterio della soccombenza.
Con ordinanza depositata il 21.05.2003 il giudice redattore della sentenza, su istanza della De. s.r.l. disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza in relazione alla decorrenza degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno disponendone la decorrenza "dal giorno delle riserve" anziché, come scritto nella originaria stesura, "dal giorno della domanda".
Avverso la sentenza, notificata allo IACP il 3.6.2003, proponeva appello lo stesso Istituto con atto notificato il 24.6.2003 nel quale venivano formulate le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la De. s.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale secondo le conclusioni di cui in epigrafe.
Respinta, con ordinanza depositata il 27.10.2003, l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2008 con termine alle partì, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. All'udienza di precisazione delle conclusioni in luogo dello IACP si costituiva l'ATER della provincia di Roma quale successore a titolo universale del primo essendo subentrata in forza dei decreti del Presidente della Regione Lazio n. 427 e 433 dell'11.11.2003 in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo allo IACP.
Motivi della decisione
1. In primo luogo l'ATER assume che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto imputabile alla stazione appaltante il ritardo nell'inizio dei lavori per l'aggiudicazione dell'appalto sulla base di indagini geognostiche rivelatesi errate, senza tener conto delle previsioni contenute già nella lettera di invito che ponevano la progettazione per l'ottenimento della concessione edilizia a cura e onere dell'impresa. Inoltre, afferma l'appellante, per ulteriore espressa previsione contenuta nella lettera di invito, anche la predisposizione di un'adeguata soluzione per le fondazioni era a carico dell'impresa che, preliminarmente, avrebbe dovuto accertare le caratteristiche e la capacità portante del sedime di fondazione. Gli stessi obblighi erano contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni caso, prosegue l'appellante, essendo stata prevista nel contratto la facoltà di recesso e di scioglimento del contratto in favore dell'appaltatore, il mancato esercizio di essa non consentiva all'impresa di avanzare alcuna pretesa.
2. In secondo luogo l'ATER reietera l'eccezione di inammissibilità delle riserve perché tardivamente iscritte o esplicate. In particolare devono ritenersi tardive, a parere dell'appellante, le riserve avanzate per fatti antecedenti la consegna lavori mentre devono ritenersi tardivamente esplicate le riserve da 1 a 5 poiché il registro di contabilità era stato sottoscritto con riserva il 18.9.1991 mentre le riserve erano state quantificate il 10.10.1991, oltre il termine di 15 gg. fissato dall'art. 54 r.d. 350/1895. Le riserve 6, 9 e 10 erano invece state iscritte tardivamente rispetto agli eventi.
3. Con il terzo motivo d'appello l'ATER lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità relativa alle richieste di revisione prezzi e di liquidazione degli interessi ex D.P.R. 1063/1962 poiché formulate solo in sede di conclusioni definitive.
4. Con il quarto motivo l'appellante contesta il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento danni e di svalutazione monetaria essendo mancata la prova, ad iniziativa della controparte, del danno subito e del maggior danno da svalutazione.
5. Il quinto motivo d'appello ha ad oggetto il regolamento degli interessi costituenti integrazione del corrispettivo. Il riconoscimento di essi con l'applicazione degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 è stato effettuato senza tener conto dell'eccezione di inammissibilità della domanda formulata solo con le conclusioni definitive di cui sopra si è detto e la loro decorrenza avrebbe dovuto essere riconosciuto solo dalla domanda giudiziale.
6. Con il sesto motivo l'ATER lamenta che le spese di lite comprese quelle di consulenza tecnica sono state poste integralmente a suo carico mentre per la notevole differenza tra la domanda originaria di condanna della stazione appaltante al pagamento di Lire 2.402886.570 pari a Euro 1.241.000.,00 e la somma riconosciuta, pari a Euro 346.737,86, si configurava una soccombenza solo parziale e tale rilievo avrebbe dovuto determinare, più equamente, la compensazione delle spese.
7. L'ultimo motivo d'appello è dedicato all'impugnazione dell'ordinanza depositata il 21.5.2003.L'appellante contesta che la modifica, effettuata a pag. 7 della sentenza, indicando la decorrenza degli interessi "dal giorno dell'esplicazione delle riserve" anziché "dal giorno della domanda" secondo la stesura originaria della sentenza costituisca la correzione di un errore materiale. Si tratta, afferma l'appellante, di uno stravolgimento e di una vera integrazione del contenuto della sentenza originaria.
8. Il primo motivo d'appello deve essere respinto.
La lettera di "invito a licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori di progettazione e costruzione di un complesso di E.R.P. nella Provincia di Roma comune di Nettuno" prevede effettivamente la progettazione a cura dell'impresa aggiudicataria (punto 1.2) e, più precisamente, che, "per quanto concerne le fondazioni, l'impresa aggiudicataria sarà libera di predisporre la soluzione che riterrà più rispondente alle caratteristiche e alla capacità portante del sedime di fondazione che l'Impresa stessa è tenuta ad accertare sotto la sua piena responsabilità. La soluzione avanzata dovrà essere sottoposta all'approvazione preventiva della Direzione dei Lavori" (punto 5.2.2.1.) precisandosi, subito dopo, che "a solo titolo orientativo, l'Istituto Appaltante ha predisposto, attraverso Ditte specializzate, l'esecuzione di uno studio geognostico preliminare (prospezioni), i cui risultati sono posti in visione alle imprese e potranno altresì essere ottenuti dalle Imprese interessate...".
Tali previsioni sono poi sostanzialmente trasfuse nel Capitolato Speciale d'Appalto che, all'art. 5, part. II lett. B) prevede nella seconda fase della progettazione la predisposizione a cura dell'impresa appaltatrice degli "elaborati esecutivi delle opere di fondazione, costituiti", tra gli altri dai "grafici dimostrativi della natura del terreno alle varie profondità e relazione giustificativa del tipo di fondazioni proposto" e comunque gli "impianti che interessano le opere di fondazione".
Tali previsioni, già rilevanti per sé stesse come poco oltre sarà precisato, vanno però coordinate con gli obblighi posti a carico dell'impresa e con i tempi con cui gli adempimenti a carico della stazione appaltante sono stati posti in essere, come risultanti dalla stessa relazione riservata del Direttore dei Lavori depositata in primo grado dalla stazione appaltante. All'art. 6 del CSA. parte II lett. B) è infatti previsto che "la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali" dovrà essere avviata "immediatamente dopo la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori di progettazione" e che gli elaborati esecutivi ((in cui erano compresi i grafici dimostrativi della natura del terreno alle varie profondità con relazione giustificativa del tipo di fondazioni proposto) avrebbero dovuto essere consegnati alla stazione appaltante nei successivi 45 giorni CEE.
Dalla lettura della relazione della D.L. emerge che la consegna dei lavori di progettazione è avvenuta il 24.06.1989 mentre la consegna dei lavori di costruzione è avvenuta il 21.3.1990 poco dopo la produzione della relazione sulle indagini geognostiche (avvenuta il 13.3.1990) eseguite su incarico della stazione appaltante. Peraltro la produzione della relazione sulle indagini indicate è stata contestuale alla sottoscrizione del contratto di appalto, avvenuta il 13.3.1990. In data 13.4.1990 avveniva la trasmissione alla D.L. degli elaborali esecutivi sulle strutture di fondazione predisposti dall'impresa in cui si evidenziavano le difformità rispetto alle indagini svolte dall'Istituto e che determinavano la D.L. a predisporre una ulteriore serie di indagini geognostiche i cui esiti erano conformi a quelli già acquisiti dall'impresa a cui faceva seguito la redazione di una apposita perizia di variante e suppletiva anche in relazione al determinarsi di "un supero di spesa" (in tal senso la relazione indicata). La perizi di variante e suppletiva veniva approvata dal C. di A. il 9.5.1991.
Alla luce degli elementi desumibili dalla relazione riservata della D.L. prodotta dalla stessa ATER in primo grado, esaminati congiuntamente a quanto risultante sia dal capitolato speciale dell'appalto che dall'invito per la partecipazione alla licitazione privata, emerge che l'attribuzione all'impresa appaltatrice di "predisporre la soluzione che riterrà più rispondente alle caratteristiche e alla capacità portante del sedime di fondazione che l'Impresa stessa è tenuta ad accertare sotto la sua piena responsabilità" (punto 5.2.2.1. della lettera di invito) e la predisposizione a solo "titolo orientativo" (punto 5.2.2.2. della lettera di invito) di indagini geognostiche a cura della stazione appaltante non erano idonee a far venir meno l'obbligo previsto dall'art. 5 r.d. 25.5.1895 n. 350 (decreto espressamente richiamato tra le norme applicabili nel capitolato speciale all'art. 1, parte II lett. B) in forza del quale anteriormente agli "esperimenti d'asta pubblica" e all'apertura delle licitazioni o delle trattative private la stazione appaltante pubblica deve predisporre per "una verificazione del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci e quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera, affinché sia accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nella condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato o, riscontrandosene alcuna, si abbia tempo prevenire l'apertura delle aste pubbliche o delle licitazioni, ovvero, quando trattasi di trattativa privata, la stipulazione del contratto, in base al progetto inesatto o non più esatto". Al contrario, nel caso in esame, come peraltro già rilevato dal giudice di primo grado, le previsioni progettuali sono state verificate solo dopo che, a seguito della consegna dei lavori di costruzione, l'impresa è stata in grado di predisporre gli elaborati esecutivi e, per la difformità (anche in relazione al notevole aggravio finanziario che ne emergeva) delle indagini svolte rispetto a quelle dell'Istituto quest'ultimo si determinò a un'ulteriore serie di indagini geognostiche i cui risultati si rivelarono confermativi di quelli già acquisiti dall'impresa (cfr. relazione riservata della D.L. punto 1).
Neppure può ritenersi che il mancato esercizio della facoltà di recesso abbia fatto venir meno il diritto dell'impresa a pretendere compensi per i ritardi riferibili alla mancata corretta esecuzione delle indagini geognostiche prima dell'aggiudicazione a seguito della licitazione privata. Dal punto 11.2.2. della lettera di invito, esaminata in coordinamento con ì precedenti punti 11.1.1. e 10. 2 della stessa lettera, si ricava che, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 D.P.R. 1063/1962 (capitolato generale per le opere pubbliche), in caso di mancata consegna dei lavori decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'impresa aveva facoltà di recedere dal contratto, ma senza pretendere alcun compenso. Va infatti rilevato che, in linea generale, "nel quadro della disciplina delineata dall'art. 10 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, la consegna tardiva dei lavori da parte del committente non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto ne' di richiedere prestazioni risarcitone, ma unicamente gli attribuisce la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto ed il diritto di pretendere, se tale istanza non è accolta, un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente fissato" (in tal senso Cass. sez. I, 15.11.1997 n. 11329). "Ne deriva che l'eventuale riconoscibilità del risarcimento del danno all'appaltatore può venire in esame solo se questi abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto, dovendosi altrimenti presumere che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri e senza che possa rilevare neppure la tempestiva costituzione in mora del committente e l'iscrizione di riserva verbale, quando non sia stato esercitato il prescritto recesso" (in tal senso Cass. 11329/1997 cit.). Peraltro nel caso in esame tale principio non può essere applicato. La ritardata consegna dei lavori di costruzione richiamata dal giudice di primo grado non è stata infatti invocata come autonoma riserva ma è stata individuata come una delle anomalie che non ha consentito all'impresa di predisporre tempestivamente un progetto esecutivo che tenesse conto delle risultanze geognostiche diverse da quelle emerse dalle indagini fatte eseguire dalla stazione appaltante e che determinarono il direttore dei lavori a far svolgere un ulteriore accertamento sostanzialmente confermativo dei rilievi svolti dall'impresa. Ha costituito in tal modo il presupposto per il ritardo nell'inizio dei lavori essendosi determinata la necessità di predisporre un progetto per le fondazioni difforme da quello originariamente prospettatosi sulla base delle indagini geognostiche fatte eseguire dallo iacp.
9. Sulla contestata tempestività delle riserve va rilevato che, in linea generale, può affermarsi che, in tema di appalto di opere pubbliche, con riguardo alle pretese ricollegabili all'esecuzione dell'opera che comportino anche un aumento della somma dovuta dall'Amministrazione in corrispettivo della detta esecuzione, l'appaltatore deve proporre riserva, nella forma vincolata imposta dalla legge, non appena è possibile, atteso che l'Amministrazione committente deve conoscere, tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che siano suscettibili di aggravare il corso dell'opera. La giurisprudenza infatti afferma che l'onere della riserva ha la sua ragion d'essere nella tutela della P.A. che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione ai fini di interesse pubblico (in tal senso Cass. sez. I, 21.7.2004 n. 13500). Quanto alle concrete modalità di iscrizione ed esplicazione delle riserve, secondo la previsione di cui all'art. 54 r.d. 25.05.1895 n. 350, le riserve vanno iscritte alla prima presentazione dei registri contabili, contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso, e devono essere esplicate nel termine di 15 giorni "scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande d'indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui (l'appaltatore ndr.) crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda". Peraltro, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, secondo la giurisprudenza, se pure la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, gli elementi atti ad individuare la pretesa dell'imprenditore nel titolo e nella somma possono essere successivamente indicati (in tal senso Cass. sez. I, 04.09.2004 n. 17906), dopo il definitivo consolidarsi del pregiudizio economico (in tal senso Cass. sez. I, 18.09.2003 n. 13734). Conseguentemente, l'onere della formulazione da parte dell'appaltatore si rende attuale (e va, perciò, adempiuto) nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio od esborso. Nel caso in esame le prime riserve (da 1 a 5) vennero iscritte all'atto della presentazione del registro di contabilità per il I SAL momento che, in assenza di prova su una precedente presentazione del registro di contabilità, deve ritenersi tempestivo riferendosi le riserve a tutti i fatti ritenuti dall'impresa produttivi di danno ed emersi successivamente alla consegna dei lavori. Neppure può affermarsi che l'impresa fosse in grado, già all'atto della consegna dei lavori, di valutare l'incidenza negativa delle discrasie emerse tra le indagini geognostiche fatte eseguire dalla stazione appaltante e i risultati che emersero successivamente all'atto della redazione degli elaborati esecutivi posto che, evidentemente prima della consegna indicata, l'appaltatrice non era in grado di effettuare verifiche concrete sullo stato del suolo e del sottosuolo.
Quanto all'eccepita tardiva esplicazione va rilevato che dall'esame del registro di contabilità risulta che la riserva è stata iscritta dall'impresa il 29.09.1991 ed è stata esplicata il 10.10.1991 e, quindi, nel termine di cui all'art. 54 r.d. 350/1895.
Con riguardo all'eccepita intempestiva iscrizione delle riserve 6, 9 e 10 si rileva che la riserva n. 6 (maggiori oneri conseguenti alla necessità di realizzazione di una nuova linea di alimentazione elettrica) venne iscritta in occasione del II SAL l'11.11.1991, la riserva n. 9 (contestazione di allibramenti contabili) il 5.12.1992 in occasione dell'VIII SAL e la n. 10 (richieste risarcitone per la anticipata conclusione dell'appalto) il 21.02.1994 in occasione del XIV SAL.
Avuto riguardo al contenuto delle riserve indicate, essendo tutte riferibili a necessità di maggiori oneri (ovvero richieste di risarcimento) emerse nella fase immediatamente anteriore alla richiesta relativa, l'eccezione di intempestività non può essere accolta. La riserva n. 6 si riferisce infatti a maggiori oneri sorti solo nel corso dell'esecuzione dell'appalto quando, richiesta all'ente erogatore dell'energia elettrica una maggiore potenza elettrica, era emerso che per il rallentamento dei tempi di esecuzione del contratto non era più possibile adeguare alle maggiori esigenze la linea già realizzata, ma fu necessario realizzarne una più lunga e onerosa. La riserva n. 9 era stata determinata da allibramenti contabili inferiori al previsto nel corso del rapporto, mentre la 10 era strettamente collegata alla fase finale dell'esecuzione dell'appalto, concluso anticipatamente per iniziativa della stazione appaltante. In considerazioni di tali risultanze emergenti dal registro di contabilità, considerando che l'appellante non ha neppure confortato le proprie affermazioni di intempestività con dati obiettivi di riferimento di segno diverso da quanto esposto, il motivo relativo deve essere respinto.
Va infine rilevato, a chiusura degli elementi sopra indicati, che già la D.L. nella relazione riservata più sopra richiamata si esprimeva affermando che "tutte le riserve appaiono ritualmente apposte ed esplicate nei modi prescritti...".
10. Anche il terzo motivo d'appello che, secondo la sua formulazione, appare limitalo all'applicazione degli interessi secondo il meccanismo previsto dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 sulle somme costituenti integrazione del corrispettivo contrattuale va respinto. Non può infatti parlarsi di inammissibilità della richiesta, poiché la stessa sarebbe stata formulata solo con la precisazione delle conclusioni, posto che il sistema di calcolo previsto dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 riguarda comunque gli interessi moratori e la richiesta di riconoscimento degli interessi, senza ulteriori specificazioni, operata nella domanda iniziale è idonea a salvaguardare il principio della domanda.
Quanto alla censura contenuta nel quinto motivo d'appello, da esaminare in successione al precedente per l'evidente collegamento tra di essi, si osserva che lo stesso riguarda l'ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 21.05.2003. In essa, oltre a disporre la correzione di quello che viene ritenuto un errore materiale sulla decorrenza degli interessi (con riguardo al riconoscimento delle riserve sulla base delle quali sono state liquidate somme a titolo di risarcimento del danno, dove gli interessi sono stati riconosciuti dal giorno delle riserve anziché dal giorno della domanda come nella stesura originaria della sentenza), si afferma che, in riferimento alle somme riconosciute per le riserve 5,7,8 e 9, gli interessi decorrono, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 1063/1962 dal quarantacinquesimo giorno successivo al termine fissato nel CSA per l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto o dal raggiungimento dell'importo prescritto per ciascuna rata di acconto. Se pure la specificazione ora detta appare più correttamente qualificabile come un'integrazione della sentenza piuttosto che una sua specificazione in sede di correzione di errore materiale non può negarsi che, richiamandosi con essa l'applicabilità dell'art. 33 D.P.R. 1063/1962, per le riserve che rappresentano un'integrazione del corrispettivo contrattuale, la relativa statuizione non può essere contestata nel merito e va confermata.
11. Il quarto motivo è in parte inammissibile perché generico e in parte va respinto. Le somme richieste a titolo di risarcimento danni erano già state indicate e riferite alle diverse e specifiche voci da parte appellata, attrice in primo grado, nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Su di esse vi era peraltro stato, come rilevato anche dal giudice di primo grado, una valutazione di riconoscibilità da parte del direttore dei lavori che, sulle stesse voci analizzate dal consulente tecnico d'ufficio, nella relazione riservata, riconosceva all'impresa l'importo di Lire 374.112.894. In relazione a tali elementi già risultanti dagli atti le contestazioni dell'appellante sulla onnicomprensiva "mancata prova del danno" è generica e quindi inammissibile.
Va invece respinta quella parte del motivo d'appello che contesta il riconoscimento della rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni atteso che, trattandosi di debiti di valore, gli stessi vanno adeguati, attraverso la rivalutazione, alla data della sentenza.
12. Il motivo d'appello che contesta la condanna al pagamento delle spese va respinto. Il giudice ha correttamente seguito il criterio della soccombenza non incidendo su di esso la circostanza del riconoscimento di somme di ammontare inferiore a quello richiesto atteso che l'odierno appellante, convenuto in primo grado, aveva contestato totalmente la spettanza delle somme in relazione alle riserve iscritte ed è quindi risultato soccombente.
13. L'ultimo motivo d'appello è inammissibile poiché con esso ci si limita a contestare la non adottabilità di una pronuncia di correzione di errore materiale per correggere la statuizione sulla decorrenza degli interessi ma non si contesta, nel merito, la statuizione.
14. L'impresa De. ha proposto due motivi d'appello incidentale.
Il primo, paragrafo III della comparsa di costituzione e risposta, è condizionato all'accoglimento dell'appello principale e rimane quindi assorbito dal mancato accoglimento dei motivi dell'appello principale.
Il secondo censura il riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni a far data dall'iscrizione delle riserve mentre la stima dei danni effettuata dal consulente d'ufficio si sarebbe riferita a valori della moneta precedenti. L'appellante incidentale chiede quindi il riconoscimento dell'ulteriore rivalutazione monetaria e degli ulteriori interessi "dalla data dei valori di stima dichiarati dal ctu fino alla data di iscrizione della riserva".
15. Il motivo dell'appello incidentale deve essere respinto. Dall'esame degli atti non risulta che la valutazione del consulente sia stata operata con riferimento a valori antecedenti alla data di iscrizione delle riserve e, quindi, al verificarsi del danno né l'appellante incidentale ha precisato a quali date il consulente avrebbe fatto riferimento e per quali titoli di risarcimento.
16. L'appello principale va quindi respinto con riferimento a tutti i motivi ad eccezione di parte del quarto che va dichiarato inammissibile perché generico.
Il primo motivo dell'appello incidentale va dichiarato assorbito nella reiezione dei precedenti mentre va respinto il secondo.
Stante la parziale soccombenza reciproca delle parti si stima equo compensare tra loro le spese di questo grado per 1/5. I restanti 4/5 dovranno essere rifusi dall'appellante in favore dell'impresa De. s.r.l. La relativa liquidazione è contenuta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla ATER della Provincia di Roma e sull'appello incidentale della De. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 45594/2002 pubblicata il 29.11.2002, così provvede.
Respinge tutti i motivi dell'appello principale ad eccezione di parte del quarto che dichiara inammissibile.
Dichiara assorbito il primo motivo dell'appello incidentale e respinge il secondo e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese di lite per 1/5; condanna l'ATER a rifondere in favore dell'appellata i restanti 4/5 delle spese di lite liquidandole, per la percentuale indicata, in Euro 6.212,80 di cui Euro 772,80 per diritti e Euro 5.440,00 per onorati di avvocato oltre il 12,5% su diritti e onorari a titolo di rimborso forfettario spese generali nonché IVA e CA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2008.
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2009 Indice Top of Page |
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