SEZIONE LAVORO
Sentenza 18 febbraio - 11 maggio 2009, n. 10753
(Presidente Ravagnani - Relatore Zappia)
Fatto
Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Roma, depositato in data 26.3.1996, C. A. conveniva in giudizio la società Genercomit s.p.a. per sentire accertare e dichiarare che l'incarico di promotore finanziario - coordinatore di area conferitole con il mandato di agenzia in data 2.2.1994 simulava un rapporto di lavoro subordinato, e che pertanto la revoca in data 15.1.1996 costituiva un licenziamento intimato in difetto di giusta causa o di giustificato motivo, condannando di conseguenza la società convenuta alla reintegra; in subordine chiedeva che il giudice adito volesse accertare e dichiarare che il mandato di agenzia e la lettera integrativa in pari data di conferimento dell'incarico di coordinatore d'area documentavano un unico rapporto di lavoro, e volesse quindi dichiarare l'inefficacia del recesso in data 15.1.1996 e per l'effetto condannare la società convenuta al ripristino del rapporto; in via ancor più gradata, qualora il decidente avesse ritenuto la validità del recesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni fisse, dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità di risoluzione del rapporto, delle indennità suppletive, oltre al risarcimento del danno che contestualmente quantificava, ed oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari ed il beneficio della distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con sentenza in data 13.7.1998 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, ritenuta l'insussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, condannava la Genercomit s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente della somma di lire 21.760.101, a titolo di provvigioni non liquidate ed indennità di cessazione del rapporto, con gli interessi legali, oltre alle spese di giudizio nella misura di un terzo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la C. lamentando la erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla ritenuta inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato; il mancato riconoscimento dell'intervenuto recesso ad nutum da parte della mandante in relazione al rapporto di agenzia; l'errata quantificazione delle somme a tale titolo dovutele. Chiedeva quindi l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Avverso la stessa sentenza proponeva appello incidentale la Genercomit s.p.a. lamentando che erroneamente il giudice di primo grado aveva posto a carico della stessa la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto ed altre provvigioni maturate dall'agente successivamente al recesso, e chiedendo la riforma sul punto dell'impugnata sentenza e la condanna dell'agente predetto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 25.1.2005, rigettava l'appello principale proposto dalla C. ribadendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società, procedeva a nuova quantificazione delle somme dovute dalla stessa condannando la C. alla restituzione degli importi ricevuti in eccedenza. Compensava tra le parti le spese relative al detto grado del giudizio.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C. A. con un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso la Banca Caboto s.p.a. (già Genercomit s.p.a.).
La C. ha presentato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
Diritto
Con un unico articolato motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione agli artt. 1362, 1372, 1375, 1742, 1750, 1751, 2118 c.c., ed alle lettere di incarico dell'1.2.1994 e del 2.2.1994.
In particolare rileva la ricorrente che il rapporto intercorso tra le parti si fondava su tre distinte lettere di incarico in data 2.2.1994 aventi ad oggetto, la prima, un mandato di agenzia a tempo indeterminato; la seconda, una appendice integrativa con estensione dell'incarico al collocamento delle polizze assicurative; la terza, il conferimento, con nota integrativa, del mandato di “coordinatore d'area”: dette lettere costituivano in realtà ciascuna l'interfaccia dell'altra, perché non si poteva essere capo area se non si aveva una agenzia, e non si poteva avere un'agenzia se non si accettava di collocare polizze assicurative.
Posto ciò osserva la ricorrente che il giudice di secondo grado, pur rilevando che la revoca in data 15.1.1996 da parte della Genercomit s.p.a. dell'incarico di coordinatore non era stata correttamente esercitata, con la conseguenza che la C. ben avrebbe potuto a sua volta procedere al recesso (tuttavia non esercitato) per giusta causa dal rapporto complessivo intercorrente tra le parti, aveva erroneamente ritenuto che alla suddetta revoca dell'incarico di coordinatore non poteva attribuirsi il differente e più ampio significato di implicita necessaria manifestazione da parte della società di recedere anche dal rapporto di mandato di agenzia.
In realtà, rileva la ricorrente, l'incarico di coordinatore e capo area non era complementare a quello di agenzia, ma era l'unico voluto dalle parti, sia pure con veste giuridica del mandato di agenzia: ciò in quanto i coordinatori, o meglio i capi area, non avevano compiti di vendita ma solo quelli, preminenti ed assorbenti, di coordinamento.
E l'unicità del rapporto emergeva altresì dal contenuto della relazione di consulenza tecnica espletata nel secondo grado del giudizio, essendo dalla stessa emerso che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'incarico di capo area erano stati di gran lunga prevalenti rispetto al totale degli emolumenti percepiti per il complessivo rapporto contrattuale.
Da ciò conseguiva che il recesso dall'incarico di coordinamento operato dalla Genercomit con la nota del 15.1.1996, comportava che la ricorrente fosse stata in tale data “licenziata” non solo dal rapporto derivante dal contratto di coordinatrice, ma anche da quello di agenzia, essendo quest'ultimo privo di alcun contenuto. Pertanto la ricorrente, allorché la Genercomit s.p.a. aveva “non correttamente” (siccome ritenuto dalla Corte territoriale) esercitato il diritto di recesso dall'incarico di coordinatore, aveva contestualmente subito anche l'automatica cessazione del rapporto di agenzia.
Donde la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza dal momento che si era sostenuto che il recesso non era stato correttamente esercitato, ma non si era tratta la ovvia conseguenza che l'iniziativa della Genercomit aveva costituito recesso in tronco e senza preavviso in relazione all'intero rapporto contrattuale, dovendosi ritenere l'assunto della Corte d'appello circa la “complementarietà” delle mansioni di coordinatore del tutto apodittico, indimostrato ed in contrasto con le emergenze probatorie.
Pertanto al recesso dall'incarico di capo area doveva applicarsi la disciplina del recesso dal contratto di agenzia con conseguente applicabilità dell'art. 1751 c.c., atteso che l'attività di capo area ed organizzazione agenti era uno strumento per svolgere il mandato di agenzia, e le due attività non potevano essere separate. Con la ulteriore conseguenza che la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito alla successiva lettera del 23.1.1996, ossia ad un momento successivo unilateralmente determinato dalla società convenuta, il valore di recesso dal contratto di agenzia, riconoscendo a tale nota un effetto estintivo che in realtà si era già verificato.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio che il ricorso proposto si fonda essenzialmente sulla interpretazione delle tre lettere di incarico del 2.2.1994, facendo la ricorrente derivare dalla proposta lettura delle stesse l'esistenza di un determinato assetto contrattuale tra le parti, caratterizzato dalla unicità del rapporto incentrato sull'incarico di coordinatore e capo area, con conseguente refluenza di tale assetto sul contenuto, il significato e le conseguenze della lettera di recesso del 15.1.1996.
Posto ciò, è necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. I, 24.6.2008 n. 17088; Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n. 15795; Cass. sez. I, 22.2.2007, n. 4178), l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.
Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l'altra. Specularmente, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall'esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al negozio, né deve riguardare l'apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (cfr., ex plurimis, Cass. sez. I, 2.5.2006 n. 10131; Cass. sez. III, 21.4.2005 n. 8360; Cass. sez. III, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. III, 6.8.2004 n. 15197; Cass. sez. III, 19.7.2004 n. 13344; Cass. sez. III, 17.7.2003 n. 11193).
Pertanto, onde far valere una violazione di legge, il ricorrente per cassazione non solo deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, riportando, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto in contestazione, anche quando la sentenza vi abbia fatto riferimento, qualora ciò non consenta, di per sé, una sicura ricostruzione del diverso significato che il ricorrente medesimo pretenda in ipotesi di attribuirvi (Cass. sez. II, 2.8.2005 n. 16132; Cass. sez. lav., 21.4.2005 n. 8296; Cass. sez. III, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. lav., 9.2.2004 n. 2394; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4948; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4905). Analogamente, non è ammissibile la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che, dedotta sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolva in realtà nella proposta di un'interpretazione diversa (Cass. sez. II, 3.11.2004 n. 21064; Cass. sez. lav., 9.8.2004 n. 15381; Cass. sez. lav., 23.7.2004 n. 13839; Cass. sez. III, 21.7.2004 n. 13579; Cass. sez. III, 5.7.2004 n. 12289; Cass. sez. II, 30.5.2003 n. 8809; Cass. sez. II, 20.5.2001 n. 7242; Cass. sez. lav., 18.2.2000 n. 1886; Cass. sez. I, 4.2.2000 n. 1225; Cass. sez. lav., 29.1.2000 n. 1045).
Alla luce di tali principi il motivo all'esame non può trovare accoglimento sotto due concorrenti profili.
In primo luogo perché, anziché trascrivere per intero la norma pattizia di cui lamenta l'erronea interpretazione, la ricorrente si è limitata ad indicare in maniera sommaria e frammentaria il contenuto delle tre lettere del 2.2.1994, sebbene il proposto gravame fosse incentrato esclusivamente sul contenuto e la interpretazione delle lettere suddette che, secondo l'assunto di parte ricorrente, costituirebbero l'una l'interfaccia dell'altra ed integrerebbero un unico rapporto contrattuale basato sul conferimento del mandato di coordinatore d'area, “ammantato dal mandato di agenzia”.
In secondo luogo perché la ricorrente ha in buona sostanza prospettato un'interpretazione della norma pattizia diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo, non considerando che il sindacato di questa Corte non può dunque investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto demandati al giudice di merito, al quale è esclusivamente riservata l'indagine ermeneutica.
Né può ritenersi, al fine della configurabilità del vizio di motivazione atto a giustificare l'invocata cassazione della sentenza impugnata, che l'iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, e cioè sia connotato da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti prospettati.
Ed invero la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione assolutamente logica e coerente, che alla lettera di revoca dell'incarico di coordinatore d'area non poteva essere attribuito il differente e più ampio significato di implicita e necessaria manifestazione della volontà di recedere altresì dal mandato di agenzia, anche in considerazione del fatto che la disposizione pattizia prevedeva espressamente la possibilità di separata revoca; né da alcun atto poteva rilevarsi la supposta volontà di unificazione degli incarichi, di talché la revoca dell'incarico di coordinamento, che per disposizione contrattuale accedeva con carattere di complementarietà al mandato di agenzia, non comportava l'automatica cessazione anche dell'incarico di agenzia.
E pertanto la Corte territoriale ha rilevato, dando espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, come l'assunto della ricorrente si ponesse al di fuori del quadro pattizio delineato, di talché il ricorso in atti si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, proponendo in buona sostanza una inammissibile richiesta di sostituzione della prospettata diversa lettura ed interpretazione delle clausole pattizie alle argomentate conclusioni cui sono pervenuti i giudici d'appello.
Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 53,00, oltre euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Indice Top of Page |
Segnala
Email
Stampa
|