SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 9 giugno - 22 luglio 2009, n. 17108
(Presidente - Relatore Ianniruberto)
Svolgimento del processo
D. G ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., presso la quale aveva lavorato quale preposto di agenzia di Termini Imerese.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale di detta città.
A seguito di appello della parte soccombente la Corte di appello di Palermo, con sentenza 12 gennaio 2006, ha in parte riformato la decisione impugnata, nel senso di ravvisare nella condotta ascritta al dipendente un giustificato motivo di licenziamento.
Osservava il giudice del gravame che mentre alcuni degli addebiti mossi non rivestivano una particolare gravità, altri integravano gli estremi per giustificare il licenziamento, per cui questo doveva ritenersi legittimo, ma tale da consentire la prosecuzione del rapporto per il periodo di preavviso, così che andava riconosciuto il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D. con due motivi.
Resiste con controricorso la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
Motivi della decisione
1. Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni relative alla stessa sentenza.
1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2104, 2105, 2106, 2119 c.c., 3 legge 300/1964) e dei contratti collettivi, il ricorrente formula le seguenti censure.
a) Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito nessun addebito poteva essergli mosso per due episodi contestati e relativi ad operazioni di “interscambio di assegni”, a seguito dei quali per due correntisti si era costituita una temporanea liquidità fittizia, in quanto le operazioni descritte in sede di controllo non presentavano alcuna irregolarità, né era configurabile una sua rilevante carenza di diligenza e prudenza.
b) Non rispondeva al vero che fosse presente in ufficio nei giorni in cui si erano verificate alcune operazioni, che avrebbero richiesto l'invio di assegni al notaio per elevare il protesto, non ricorrendo circostanze tali da comportare una particolare urgenza per attivare la relativa procedura. Per altro verso, il fatto che egli avrebbe prelevato dal proprio conto la somma di Lire 8.600.000 consegnandola ad altro dipendente (al quale erano riferibili le denunziate irregolarità e che avrebbe anche abilmente occultato della documentazione, in modo da sfuggire ai controlli) in modo da consentirgli di ripianare un debito di interessi, non sarebbe indice di una mancanza di controllo, ma di impossibilità di avvedersi di tali irregolarità, come gli stessi organi ispettivi avevano avuto modi di constatare.
c) In base a tale diversa ricostruzione dei fatti, tutti riconducibili al comportamento di altro dipendente, tenendo conto del contenuto oggettivo delle inadempienze ascritte e dell'intensità dell'elemento soggettivo, le contestazioni mosse - sia pur ridimensionate dal giudice di appello - non sarebbero comunque tali da configurare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, anche alla luce dell'assenza di precedenti disciplinari. E significativamente altro dipendente, pure coinvolto nelle rilevate irregolarità, dopo il licenziamento, a seguito di transazione è stato riammesso in servizio, segno evidente della non rilevante gravità degli addebiti.
d) Tardiva poi era la contestazione relativa alla mancata contabilizzazione dei titoli con la BNL e di tale aspetto, pur sollevato in appello, la sentenza impugnata non ha tenuto conto.
Con il secondo motivo sono denunziati vizi di motivazione, in quanto la contestazione è stata quella della mancanza di un controllo più rigoroso, senza considerare l'atteggiamento collaborativo assunto in sede di accertamento delle irregolarità, tutte commesse da altro dipendente (Grasso, nel quale la BAE aveva riposto ampia fiducia, tanto da conferirgli l'incarico di sostituto del preposto presso l'agenzia di Termini Imerese), i continui distacchi del ricorrente presso altri uffici, la mancanza di efficaci sistemi di controllo esistenti all'epoca dei fatti - dimostrata dal fatto che le irregolarità erano sfuggite anche al precedente preposto della predetta agenzia -, elementi tutti che avrebbero dovuto orientare il giudice di merito ad una diversa conclusione.
Da ultimo la corte palermitana non avrebbe motivato sulla richiesta di prova per testi, dalla quale sarebbe emersa l'omessa segnalazione delle irregolarità da parte dell'ufficio centrale, che aveva la possibilità di rilevare le anomalie in questione, tant'è che solo nel novembre 1996 è stato richiesto al Grasso di ripianare gli intessi maturati.
2. Con il ricorso incidentale la Banca censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione nella parte in cui ha ridimensionato la gravità dei fatti, non tenendo conto del reiterarsi dei comportamenti del D., del fatto che costui non aveva provveduto l'acquisizione del cd. “bene fondi” per un assegno di Lire 9.150.000 nonostante il cospicuo ammontare dello stesso ed, infine, della somma messa a disposizione del Grasso per consentirgli di ripianare il debito per intessi dovuti in reazione alle operazioni irregolari commesse.
3. Ritiene la Corte che tanto il ricorso principale che quello incidentale sono privi di fondamento.
4. Quanto al ricorso principale conclusivamente lo stesso prospetta le questioni relative all'accertamento dei fatti compiuta dai giudici di merito, alla mancata ammissione di mezzi istruttori, alla tempestività di alcune contestazioni, alla proporzionalità della sanzione adottata.
Con il ricorso incidentale è prospettata, da opposto punto di vista, la stessa questione della proporzionalità.
Orbene, quanto alla valutazione delle circostanze di fatto, poste a fondamento della sentenza impugnata, questa Corte non può che rimarcare il suo costante orientamento, in forza del quale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito: il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale infatti ad una revisione del ragionamento decisorio della sentenza di appello (da ultimo, tra le varie conformi, Cass. 19 marzo 2009 n. 6694).
Applicando questo principio al caso in esame, va evidenziato che con la puntuale ricostruzione dei fatti il ricorrente in sostanza chiede una diversa valutazione di quegli stessi fatti, che la corte palermitana ha ampiamente ed esaurientemente svolto, ma una siffatta prospettazione non consente al giudice di legittimità di condividerla, a meno che non si ravvisi - il che nella specie non si riscontra - nell'iter logico seguito dal giudice del merito una contraddittorietà od un'omissione su un punto decisivo: la sentenza impugnata ha provveduto ad un'accurata disamina di tutte le circostanze di fatto ed è pervenuta alla conclusione che, sia pure ridimensionando la gravità di alcune contestazioni, al D. correttamente era stato mosso l'addebito di un omesso doveroso controllo dell'attività dei suoi collaboratori; ha poi correttamente valorizzato la circostanza del prelievo di una cospicua somma dal proprio conto, per essere poi consegnata al suo sostituto (Grasso) per consentirgli nello stesso giorno di ripianare il debito per interessi dovuti alla banca per effetto dello scoperto conseguente ad alcune operazioni irregolari compiute.
Quanto all'ammissione di mezzi istruttori ne va sottolineata la non decisività, dato che la mancanza di segnalazione da parte degli uffici centrali di operazioni irregolari (verosimilmente dovuta alla sottrazione di documentazione da parte del Grasso), ove venisse accertata, non farebbe venir meno il contenuto della contestazione riguardante la mancanza di controlli che, in quanto preposto dell'agenzia di Termini Imerese, il ricorrente avrebbe dovuto diligentemente effettuare - ma che non aveva effettuato - sull'operato dei propri collaboratori.
Nessun cenno si rinviene nella sentenza impugnata alla tempestività di alcune contestazioni e la deduzione del ricorrente di aver sollevato la relativa questione in appello non può essere presa in considerazione, non contenendo il ricorso alcuna specifica indicazione al riguardo. Poiché, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, non è consentito a questa Corte di andare alla ricerca del se e del quando la questione sia stata prospettata, della stessa non è possibile procedere all'esame.
In ordine poi alla proporzionalità della sanzione adottata - questione sollevata per pervenire ad opposte conclusioni da ambo le parti - va ricordata la costante giurisprudenza della Corte (tra le più recenti Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743) per la quale il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso è istituzionalmente rimesso al giudice di merito e si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, così che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Questa operazione è stata compiuta con particolare cura della corte di appello, che ha tenuto conto dei precedenti lavorativi del D., delle frequenti sue applicazioni presso altre agenzie, ma ha anche rilevato che, in relazione alla posizione rivestita, la condotta contestata era espressione di una grave negligenza ed imprudenza, di una certa ingenuità accompagnata da un'eccessiva fiducia nell'altrui operato: sulla base di tali rilievi, valutati in maniera corretta, quel giudice ha ritenuto che ricorresse un giustificato motivo per risolvere il rapporto.
Le osservazioni svolte con riguardo al ricorso principale, valgono per rigettare perché infondato anche il ricorso incidentale.
5. In considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
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