SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 12 maggio - 25 giugno 2009, n. 14952
(Presidente Ianniruberto - Relatore Napoletano)
Fatto
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata in data 17/5/05, accogliendo l'impugnazione dalla Banca Carime Spa e rigettando quella incidentale di P. R. proposte avverso la sentenza del Tribunale di Locri, respingeva la domanda avanzata dal P. d'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli, con atto del 3/2/99, dalla predetta Banca di cui era dipendente con la qualifica di quadro di 1° livello e con funzioni di preposto presso la filiale di Paulonia.
I giudici di Appello, innanzitutto, ritenevano tempestiva, sia la contestazione degli addebiti avvenuta in data 30/11/98 a seguito d'ispezione iniziata il 4/9/98 e conclusasi con relazione ispettiva del 5/11/98 inviata in pari data al Servizio personale, in quanto l'enorme mole degli accertamenti e la complessità della struttura organizzativa dell'impresa giustificavano il lasso di tempo trascorso nel corso del quale erano state anche richieste delucidazioni agli ispettori su alcuni punti della relazione; sia l'intimazione del licenziamento, avvenuta in data 3/2/99 e ciò in considerazione dello slittamento, alla data 28/12/98, del termine a difesa richiesto dal P. e della necessità di valutare le ampie ed articolate argomentazioni difensive dell'incolpato e di tenerne conto nella redazione del motivato atto di recesso.
Consideravano, poi, non rilevante la mancata adozione, nelle more, del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste al riguardo dal CCNL del 1994 valido per i quadri, qualifica rivestita dal dipendente.
Accertavano, quindi, sulla base della espletata istruttoria, la effettiva esistenza degli addebiti disciplinari contestati che per la gravità e molteplicità degli stessi - “non certamente frutto d’ignoranza, di sovraccarico di lavoro o di disservizi” ma “di una strategia deliberatamente posta, in essere per favorire, violando più volte e reiteratamente la normativa aziendale, gli interessi economici di una parte della clientela” - rendevano inevitabile la sanzione del licenziamento anche alla stregua dello stesso art. 115 del CCNL del 1994.
Respingevano, infine, i giudici di secondo grado, l'appello incidentale del P. sulla base del rilievo che il CCNL 1995 per il personale direttivo non comprendeva i quadri, alla cui categoria apparteneva al momento del licenziamento il P., e, quindi, correttamente, a norma della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8/6/98, il licenziamento era stato intimato dall'Amministratore delegato e non dal Comitato esecutivo.
Avverso tale sentenza il P. ricorreva in cassazione sulla base di cinque censure, illustrate da memoria, cui resisteva la Banca intimata.
Diritto
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., difetto di motivazione, omessa e/o errata valutazione di circostanza decisiva in punto di tempestività della intimazione del licenziamento.
Denuncia, dopo aver posto un quesito di diritto, che i precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte di Appello non costituiscono idoneo precedente di riferimento in quanto riguardano l'accertamento di responsabilità che necessitano di specifiche e complesse indagini, mentre, nella specie, si tratta di contestazioni che, oltre a riguardare fatti risalenti al 1994 mai segnalati ad esso ricorrente, attengono a dati formali documentalmente riscontrabili la cui non gravità è attestata dal fatto che non è stato mai adottato alcun provvedimento cautelativo indicativo della persistente volontà della Banca di dare seguito agli accertamenti disciplinari.
Con il secondo mezzo d'impugnazione il P. allega violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 115 CCNL e contraddittorietà della motivazione.
In proposito il ricorrente, dopo aver posto un quesito di diritto, afferma che la sentenza è erronea in quanto la sanzione è stata ritenuta proporzionata in palese violazione delle norme contrattuali denunciate che impongono di tener conto della natura e gravità della mancanza, del grado di colpa, della condotta abituale e della eventuale recidiva.
Con la terza censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2015 e 2119 c.c. nonché illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione.
Sostiene, dopo aver posto un quesito di diritto, che la Corte territoriale non ha tenuto conto che la Banca non ha mai lamentato perdite o danni per il comportamento addebitato e ciò destituisce di fondamento la decisione cui è giunta. Non è mai esistita una gestione deficitaria della Filiale, ma semmai, una imprecisione dettata da fattori contingenti (carenza di personale, sovraccarico di lavoro, impreparazione di esso ricorrente). La Corte del merito ha, quindi, attribuito illogicamente al P. la responsabilità di fatti e danni mai esistiti.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del Regolamento adottato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'8/6/98 e difetto di motivazione ed omessa e/o errata valutazione di circostanza decisiva.
Allega, dopo aver posto un quesito di diritto, che esso P. essendo preposto alla filiale di Caulonia doveva essere considerato come facente parte del personale direttivo e, quindi, l'organo deputato ad esprimere la volontà di recedere dal rapporto doveva essere il Comitato Esecutivo.
Con l'ultima censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc.
Al riguardo, dopo aver posto un quesito di diritto, assume che la palese erroneità della sentenza impugnata implica che ingiustamente le spese sono state poste a carico di esso ricorrente.
Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattate congiuntamente, sono infondate.
Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 6 d.lgs. n. 40 del 2006, trova applicazione solo per i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal due marzo 2006 (V. per tutte Cass. 16275/07). Nella specie la decisione impugnata è stata pubblicata in data anteriore.
Tanto premesso osserva, innanzitutto, il Collegio che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel ritenere che il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività della irrogazione della relativa sanzione, esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richiedano uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. 6 settembre 2006 n. 19159 e fra le numerose altre V. pure Cass. 29 marzo 2004 n. 6228, Cass. 11 maggio 2004 n. 8914, Cass. 23 aprile 2004 n. 7724, Cass. 19 agosto 2003 n. 12141). Analogamente questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini di cui trattasi, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dalla astratta percettibilità o conoscenza dei fatti stessi, tenuto conto dei mezzi a sua disposizione (V. per tutte Cass. 15 ottobre 2007 n. 21546 e Cass. 6 settembre 2006 n. 19159 cit.).
Applicando siffatti principi al caso di specie emerge che i giudici di appello si sono agli stessi attenuti in quanto, con motivazione priva di vizi logici, hanno argomentato, quanto alla contestazione dell'addebito, avvenuta in data 30/11/98 a seguito d'ispezione iniziata il 4/9/98 e conclusasi con relazione ispettiva del 5/11/98 inviata in pari data al Servizio personale, che l'enorme mole degli accertamenti e la complessità della struttura organizzativa dell'impresa giustificavano il lasso di tempo trascorso nel corso del quale erano state anche richieste delucidazioni agli ispettori su alcuni punti della relazione e, quanto alla contestazione del licenziamento, intimato in data 3/2/99, che il tempo trascorso trovava giustificazione in considerazione dello slittamento alla data 28/12/98 del termine a difesa richiesto dal P. e della necessità di valutare le ampie ed articolate argomentazioni difensive dell'incolpato e di tenerne conto nella redazione del motivato atto di recesso.
Né il ricorrente censura in modo specifico ed idoneo, e cioè mediante motivata indicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale violati o dei vizi di motivazione, l'interpretazione fornita dalla Corte del merito dell'art. 116 del CCNL 1994, che riguarda le ipotesi in cui è consentito il ricorso al provvedimento cautelare e sulla base del quale il giudice di appello considera irrilevante, ai fini di cui trattasi, la mancata adozione del detto provvedimento non ricorrendone le condizioni previste dalla regolamentazione pattizia.
Quanto all'apprezzamento della Corte territoriale dei fatti addebitati ed alla ritenuta proporzionalità della sanzione irrogata, osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno poiché il ricorrente si limita a contrapporre, a tale valutazione, personali considerazioni e commenti e, quindi, la censura sul punto si risolve sostanzialmente in una istanza di diversa valutazione dei fatti di causa che come tale è inammissibile in sede di legittimità.
Del resto, la Corte territoriale, e vale la pena di sottolinearlo, con motivazione congrua e priva di contraddittorietà, ritiene che la gravità e molteplicità degli addebiti “non certamente frutto d'ignoranza, di sovraccarico di lavoro o di disservizi” ma “di una strategia deliberatamente posta in essere per favorire, violando più volte e reiteratamente la normativa aziendale, gli interessi economici di una parte della clientela”, rende inevitabile la sanzione del licenziamento per il venir meno dell'affidabilità circa lo scrupoloso perseguimento, in ogni situazione, degli interessi della banca e da potere incidere sulla fiducia che la medesima deve riscuotere nei rapporti con gli altri operatori bancari e con il pubblico in genere e tanto anche alla stregua dello stesso art. 115 del CCNL del 1994 che non deroga ai normali criteri di valutazione prendendo in considerazione “gli stessi parametri che vanno tutti comparativamente valutati, sicché in base allo strumento collettivo pattizio, sussiste la giusta causa di licenziamento in presenza di condotte gravi e reiterate nel tempo, anche se poste in essere da dipendente immune da precedenti disciplinari”.
La stessa denuncia di violazione e falsa applicazione della precitata normativa della contrattazione collettiva non coglie anch'essa nel segno atteso che non si contesta in modo idoneo l'interpretazione fornita dal giudice di appello.
Infatti, non solo manca la allegazione di quale criterio di ermeneutica contrattuale sarebbe stato violato e delle modalità con le quali tali violazione sarebbe stata realizza, ma difetta anche, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune (Cfr. per tutte Cass. 4178/07 e Cass. 3772/04). La censura, pertanto, si sostanzia nella mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.
Relativamente poi, alla questione della violazione del Regolamento adottato con delibera del Consiglio d'Amministrazione, che secondo la prospettazione del ricorrente non sarebbe stata rispettata nell'adozione del licenziamento disciplinare essendo stato questo intimato non dal Comitato Esecutivo, ma dall'Amministratore delegato, vi è di contro, non solo la considerazione che trattandosi di atto di autonomia privata l'interpretazione dello stesso fornita dal giudice del merito può essere censurata in sede di legittimità esclusivamente attraverso la deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o la allegazione specifica di vizi di motivazione, e non è il caso di specie, ma anche il rilievo che, comunque, l'esegesi fornita dalla Corte territoriale è logica e congrua in quanto relaziona alla qualifica di quadro rivestita, al momento del licenziamento, dal P. il soggetto che secondo la denunciata delibera deve adottare il provvedimento di licenziamento e ciò in riferimento alla contrattazione collettiva che esclude i quadri dal personale direttivo.
A tanto aggiungasi che secondo giurisprudenza di questa Corte nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una persona giuridica, l'emanazione di un provvedimento disciplinare da parte di organo privo al riguardo del potere di rappresentanza non comporta la nullità del provvedimento stesso, bensì la sua annullabilità, che può essere fatta valere solo dallo stesso datore di lavoro, il quale potrebbe anche ratificare l'atto a norma dell'art. 1399 cod. civ. (Cfr. per tutte Cass. 11133/04).
L'infondatezza delle prime quattro censure esaminate si riverbera sulla non fondatezza dell'ultimo motivo relativo alla assunta erronea condanna alle spese giudiziali.
Il ricorso, in conclusione, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA Indice Top of Page |
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