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Licenziamento disciplinare, controdeduzioni del lavoratore

28 Feb 2010 - 4:23

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 12 maggio - 10 luglio 2009, n. 16195

(Presidente Roselli - Relatore De Renzis)

Fatto

Il Tribunale di Frosinone con sentenza del 29.07.2002, pronunciando su ricorso proposto da E. V. nei confronti della Klopman Intenational S.r.l., così provvedeva:

a) dichiarava l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al V. con lettera del 28.06.1999 (ossia sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione) e per l'effetto ordinava alla convenuta società datrice di lavoro di rimuoverne gli effetti;

b) dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato con lettere del 5.11.1999 e dell'11.11.1999, con la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di tutte le mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

c) rigettava la domanda di declaratoria di illegittimità delle mansioni assegnate al V. dal maggio 1999.

Tale decisione, fatta oggetto di appello principale da parte della società e di appello incidentale da parte del lavoratore appellato, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 7908 del 2004.

La Corte ha così motivato:

a) quanto al primo motivo dell'appello principale ha ritenuto che fosse da considerare decorso il termine di sei giorni successivi alla presentazione delle controdeduzioni, previsto dall'art. 42 del CCNL per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio, interpretando la norma collettiva nel senso che l'espressione “controdeduzioni” fosse da intendere come qualsiasi prospettazione difensiva del lavoratore, anche meramente quesitiva della non applicabilità della sanzione.

b) Quanto al secondo motivo dell'appello principale, ha osservato che i due singoli fatti contestati al lavoratore (l'uno relativo al rifiuto di ricevere la comunicazione dell'azienda datrice di lavoro e l'altro relativo all'assenza ingiustificata nei giorni 12, 13 e 1 4 ottobre 1999) non erano singolarmente idonei a legittimare il licenziamento, ma soltanto nel loro complesso potevano integrare l'ipotesi di comportamento grave. Ciò posto, ha rilevato che, nella lettera del 22.10.1999, i due fatti venivano contestati nel loro mero accadimento materiale, sicché mentre il secondo concerneva l'assenza ingiustificata, diversa era la prospettazione contenuta nella nota del 5.11.1999, irrogante il licenziamento disciplinare. Ha aggiunto che in tale ultima nota l'assenza non era più valutata come mero atto privo di giustificazione, ma assurgeva ad atto integrante una sfida alla disciplina aziendale, esaminata anche con riferimento a precedenti comportamenti, ritenuti dalla datrice di lavoro del pari atti di sfida. Dal che la non corrispondenza tra l'atto di contestazione degli addebiti e i fatti posti a fondamento della sanzione irrogata, in violazione dell'art. 7 - 2° comma - della legge n. 300 del 1970.

c) Quanto al terzo motivo dell'appello principale, concernente la valutazione del primo giudice delle testimonianze “de relato” in rapporto alle dichiarazioni del V. nell'immediatezza del fatto, ha ritenuto che non fosse censurabile quanto affermato dal primo giudice circa l'insussistenza di alcuna prova che escludesse che l'assenza contestata al lavoratore fosse stata la conseguenza di quanto verbalmente riferito dal teste Dionisio.

d) Quanto al quarto motivo dell'appello principale, concernente la non corrispondenza tra fatto contestato con la lettera dell'11.11.1 999 e quello contestato con la lettera del 5.11.1999, ha ritenuto che le argomentazioni di cui al terzo motivo fossero assorbenti, attesa la rilevata assenza di prova in ordine a quanto avvenuto nel corso del colloquio intercorso tra il Donisio e il V..

Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la Klopman Inernational con quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.

Il V. resiste con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale con riferimento all'art. 42 del CCNL.

La ricorrente in particolare sostiene che il giudice di appello ha attribuito all'espressione “controdeduzioni” un significato non corretto alla luce della lettera del contratto, del criterio di interpretazione seconda buona fede e di quello dell'interpretazione nel senso meno gravoso per l'obbligato o comunque nel senso dell'equo temperamento degli interessi delle parti. La ricorrente precisa che, ove il giudice avesse seguito gli anzidetti canoni interpretativi, non avrebbe potuto ritenere che il termine “controdeduzioni” comprendesse ogni tipo di giustificazione, ma richiedesse quanto meno una formulazione di pertinenti atti difensivi alla contestazione da parte del lavoratore. La medesima società non condivide l'interpretazione data dal giudice di appello in ordine al decorso termine di sei giorni successivi a quello della presentazione delle controdeduzioni.

Le doglianze così formulate sono prive di pregio e vanno disattese.

La ricorrente invero formula censure volte a sollecitare una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali (con particolare riferimento all'espressione “controdeduzioni” e al decorso del termine di “sei giorni”) diversa da quella data dal giudice di appello, censure non ammissibili in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, non siano emerse lacune o contraddizioni nel ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta (in questo senso ex plurimis Cass. n. 15355 del 2004; Cass. n. 21826 del 2004; Cass. n. 1892 del 2002; Cass. n. 7932 del 1998; Cass. n. 5802 del 1998; Cass. n. 2190 del 1998; Cass. n. 2354 del 1997).

2. Con il secondo motivo la ricorrente, nel dedurre violazione dell'art. 1363 Cod. Civ. con riferimento alla contestazione disciplinare del 22.27.10.1999, afferma che il giudice di appello, non rispettando il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto, ha considerato atomisticamente i fatti contestati e non cumulativamente, essendo gli stessi caratterizzati dalla sfida alla disciplina aziendale. Ove tale esame fosse stato compiuto, continua la ricorrente, sarebbe emersa la piena corrispondenza tra comportamento contestato e quello sanzionato.

Anche questo motivo è infondato.

Il giudice di merito, come già detto nella parte espositiva, ha proceduto ad una analitica disamina dei due fatti contestati (rifiuto di ricevere la comunicazione dell'azienda datrice di lavoro ed assenza ingiustificata nei giorni 12, 13, 14 ottobre 1999), giungendo alla conclusione della non corrispondenza tra l'atto di contestazione degli addebiti e i fatti posti a fondamento della sanzione irrogata.

A tale adeguata e logica valutazione, condotta anche con esame delle risultanze probatorie acquisite, la ricorrente si limita ad opporre un proprio diverso apprezzamento, che anche sotto questo profilo non è ammissibile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la statuizione della sentenza impugnata per insufficiente motivazione e per violazione dell'art. 116 C.P.C., e ciò con riguardo al contenuto della comunicazione che il V. aveva rifiutato di ricevere dal Dionisio l'11 ottobre 1999, non tenendo conto di quanto detto allo stesso V. dai testi Dionisio e Perna.

La censura non coglie nel segno e non merita pertanto di essere condivisa.

Il giudice di appello ha ricostruito la vicenda relativa alla comunicazione in questione con valutazione delle dichiarazioni del V. e di quelle rese dagli anzidetti testi, sicché inammissibilmente la parte ricorrente si limita a contrastare tale ricostruzione con diverso apprezzamento delle risultanze probatorie.

4. Con il quarto motivo del ricorso per cassazione la ricorrente denuncia omessa pronuncia sul quarto motivo di appello, rilevando che la sentenza impugnata, con insufficiente motivazione, aveva considerato assorbenti le argomentazioni svolte con riferimento al terzo motivo.

Anche questa doglianza è infondata.

Il giudice di appello, con riferimento al quarto motivo dell'appello principale in ordine alla corrispondenza - ritenuta dalla società - tra contestazione contenuta nella nota dell'11 novembre 1999 e quella contenuta nella nota precedente del 5 novembre 1999, ha fornito adeguata e logica motivazione, richiamando le argomentazioni svolte in relazione al precedente terzo motivo dello stesso appello e le risultanze probatorie (dichiarazioni deJ V. e quelle dei testi Donisio e Perna), alla stregua delle quali aveva ricostruito la vicenda relativa al contenuto della comunicazione rifiutata dal V. e del colloquio intercorso tra lo stesso V. e il Dionisio.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 33,00, oltre euro 2500,00 per onorari ed oltre IVA, CAP e spese generali
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