SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 22 aprile - 25 giugno 2009, n. 14943
(Presidente Ianniruberto - Relatore Balletti)
Fatto
Con distinti ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ., successivamente riuniti, dinanzi al Pretore-Giudice del lavoro di Roma M. B. e 20 litisconsorti - che erano stati dipendenti, fino al 1° luglio 1996, della soc. ITALCATERING (la quale gestiva in appalto i servizi di bar, ristoranti, e rivendite di giornali e tabacchi all'interno dell'aeroporto di Fiumicino) - esponevano che la cennata società aveva avviato il 10 aprile 1996 procedura di licenziamento collettivo per 75 dipendenti, conclusasi il 10 giugno 1996 senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali e che la ITALCATERING aveva ceduto, con effetto dal 1° luglio 1996, il ramo di azienda in cui essi ricorrenti erano impiegati alla soc. SIR s.r.l., la quale, facendo riferimento alla procedura di riduzione di personale espletata dalla società cedente, li aveva licenziati in data 13 agosto 1996. I ricorrenti deducevano sotto vari profili l'illegittimità e l'inefficacia dei licenziamenti, per cui convenivano in giudizio la SIR e la CISIM FOOD, la quale aveva poi acquistato il ramo di azienda dalla prima, nonché la società Aeroporti di Roma (indicata quale responsabile ex art. 2049 c.c. essendo stazione appaltante del servizio di ristorazione) e chiedevano che, accertata la invalidità, nullità o inefficacia dei licenziamenti, venisse ordinata la loro reintegrazione nel posto di lavoro, con le conseguenziali pronunzie di legge.
Nel relativo giudizio si costituivano la s.r.l. SIR, la s.p.a. (già s.r.l.) CISIM FOOD, la s.p.a. AEROPORTI ROMA che contestavano integralmente gli avversi ricorsi e ne chiedevano il rigetto. Acquisite informazioni presso l'Ufficio provinciale del lavoro ed escussi alcuni testimoni, il Pretore, con sentenza del 5 giugno 1999: “1) dichiarava l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti della soc. Aeroporti di Roma; 2) dichiarava l'inefficacia dei licenziamenti intimati a ****, con le ulteriori conseguenti pronunce; 2) respingeva le domande proposte da ****”.
La cennata sentenza veniva impugnata dalla s.p.a. CISIM FOOD, con ricorso in appello depositato il 5 ottobre 1999, e da A**** con ricorso in appello depositato il 20 giugno 2000 e riassunto il 10 gennaio 2002 e, ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma (quale giudice del lavoro di secondo grado), con sentenza del 31 marzo 2005, così statuiva: «A) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla CISIM FOOD s.p.a. nei confronti di **** nonché della s.p.a. Aeroporti di Roma; B) dichiara inammissibile l'appello proposto da **** nei confronti della s.p.a. Aeroporti di Roma; C) in accoglimento dell'appello proposto dai lavoratori, dichiara inefficaci i licenziamenti loro intimati e, per l'effetto, ordina alla s.p.a. CISIM FOOD la reintegrazione nel posto di lavoro di ****; D) condanna in solido le società SIR e CISIM FOOD al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalle date di cessazione dei rapporti fino al 5 dicembre 1996, e la CISIM FOOD in via esclusiva dal 6 dicembre 1996 fino ad oggi, detratto quanto corrisposto dai nuovi datori di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo, in misura pari alle seguenti somme computate fino al 31 agosto 2004; E) determina l'ammontare del risarcimento dovuto ai lavoratori per il periodo dal licenziamento alla data della sentenza di primo grado; F) condanna la società SIR e CISIM FOOD al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali».
Per la cassazione di tale sentenza **** propongono ricorso affidato a cinque motivi (ricorso notificato il 9 marzo 2006).
La s.p.a. CISIM FOOD in liquidazione (in proprio e quale cessionaria del ramo di azienda della s.r.l. SIR in liquidazione e anche quale successore a titolo particolare della s.r.l. SIR in liquidazione) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi (notificato il 13 aprile 2006); deposita memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
L'intimata s.p.a. AEROPORTI DI ROMA resiste con controricorso (notificato il 14 aprile 2006) nei confronti del ricorso principale e con ulteriore controricorso (notificato il 18 maggio 2004) nei confronti del ricorso incidentale; deposita memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
I ricorrenti principali resistono, altresì, con controricorso (notificato il 20 maggio 2006) nei confronti del ricorso incidentale.
Gli altri intimati *** non hanno spiegato attività difensiva, ancorché raggiunti dalla notificazione dei ricorsi (principale e incidentale).
Diritto
I - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Il/a - Con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti denunciano «omessa pronuncia di inammissibilità dell'appello in punto A9 misura del risarcimento per genericità della domanda».
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. 18 dello statuto dei lavoratori, 194 cod. proc. civ.».
Con il terzo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano «falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ. e 13 dello statuto dei lavoratori».
Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 3 e 4 Cost.».
Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti in via principale rilevano che «conseguente alle violazioni sopra enunciate è la immotivata pronuncia sulle spese in piena violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. stante la soccombenza sostanziale dei datori di lavoro, già graziati della doverosa condanna ex art. 96 cod. proc. civ.».
II/b - Con il primo motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. - motivazione carente ed insufficiente».
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/1998 in tema di validità ed efficacia delle comunicazioni previste e sul concetto della “puntuale indicazione” dei criteri di individuazione dei dipendenti da licenziare - motivazione insufficiente e contraddittoria».
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in ordine alle conseguenze del licenziamento inefficace nei confronti della CISIM FOOD anche con riferimento agli artt. 414 e 420 cod. proc. civ. - motivazione insufficiente e contraddittoria».
Con il quarto motivo di ricorso incidentale la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 3 2113 cod. civ. e dei principi in tema di acquiescenza - motivazione insufficiente e contraddittoria».
III - Il primo motivo del ricorso “principale” non è meritevole di accoglimento.
Pervero, in linea generale, l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto ed all'ampiezza della domanda giudiziale e della relativa eccezione, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima giudizialmente perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda o di una eccezione, o la pronuncia su domanda o su eccezione non proposte, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o all'eccezione stesse: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 16596/2005). Più specificatamente, rientra nella nozione di “error in procedendo”, a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e la pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, né la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di “error in procedendo” indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Corte di Cassazione l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004).
Si deve, inoltre, precisare che, per poter utilmente dedurre in sede di legittimità in vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. n. 15781/2005).
Nella specie la Corte di appello di Roma ha correttamente statuito sul punto del contenuto dell'impugnativa proposta dalle parti e, a fronte della cennata motivata statuizione, i ricorrenti non hanno affatto riportato puntualmente la originaria domanda giudiziale e l'atto di impugnazione nei suoi integrali termini limitandosi a proporre argomentazioni difensive che non consentono comunque di verificare se realmente sussistano i summenzionati caratteri, necessari per la rituale proposizione della domanda e dell'impugnativa siccome originariamente articolate: donde l'inammissibilità della relativa censura non potendo certo il Giudice di legittimità colmare tale decisiva lacuna con indagini integrative, anche con riferimento al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in ragione del quale il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
IV - Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - debbono essere respinti.
Al riguardo è da precisare che la decisione impugnata non si fonda sulla dimostrazione del reperimento di una nuova occupazione e della percezione di un reddito di lavoro ne] periodo considerato, ma sull'applicazione del principio di cui all'art. 1227 cod. civ. che esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; principio operante nel caso in cui la negligenza possa essere dimostrata dalla mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione.
Sulla ricorrenza nella specie dei presupposti “di fatto” e “di diritto” alla base della applicazione del cennato principio il Giudice di appello ha correttamente statuito con motivazione congrua e tale da resistere alla censura formulata dai ricorrenti in base ad argomentazioni fattuali e, quindi, incensurabili in sede di giudizio di legittimità. In tal senso si rimarca che - per quanto concerne le doglianze «per avere il Tribunale di Roma ritenuto inopinatamente di chiamare un consulente tecnico di ufficio per stabilire l'ammontare del danno subito dai lavoratori illegittimamente licenziati, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alle disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito, concentrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario: qualora la c.t.u. sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 4660/2006, Cass. n. 3881/2006).
Circa, poi, la valutazione della risultanza probatoria in merito alla commisurazione del danno effettivamente risarcibile, si rileva che la cennata valutazione rientra nell'attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile anch'essa in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).
Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.
Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” [la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)] - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
V - Anche il quinto motivo del ricorso principale - con cui i ricorrenti censurano apoditticamente la sentenza impugnata sul punto della parziale compensazione delle spese di giudizio - deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, la valutazione dell'opportunità della compensazione delle spese giudiziali, totale o parziale, esula dal sindacato di legittimità, in quanto rientra nei poteri discrezionali, del giudice di merito, essendo la relativa statuizione adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità solo ove siano addotte a sostegno della compensazione ragioni chiaramente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro evidente erroneità ed inconsistenza, il medesimo iter formativo della volontà decisionale o ove sia violato il divieto di condannare la parte totalmente vittoriosa in giudizio al pagamento delle spese in favore della parte soccombente (ex plurimis, Cass. n. 13671/2006): condizioni queste che nella specie non si sono affatto verificate, né sono state denunciate dai ricorrenti.
VI - Passando ora alla disamina del ricorso “incidentale”, si rileva che il primo motivo del cennato ricorso - mediante denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. (nonché vizio di motivazione) - investe la statuizione con cui è stata esclusa l'efficacia del licenziamento operato dalla soc. SIR, subentrata in base ad atto di cessione di azienda alla società ITALCATERING, a conclusione della procedura ex legge n. 223 del 1991, iniziata dalla medesima ITALCATERTNG. Ad avviso del giudice dell'appello, il mutamento della situazione di fatto determinata dalla cessione di azienda comporta che ogni decisione circa la riduzione di personale poteva essere adottata solo all'esito di una nuova procedura da avviare con riferimento alla situazione modificata. La parte rileva che detta procedura, iniziata da ITALCATERING il 10 aprile 1996, è stata conclusa dalla stessa società con il verbale di mancato accordo del 10 giugno 1996; la SIR è subentrata ad ITALCATERING solo successivamente, con decorrenza dal 1° luglio 1996. Richiamato il principio secondo cui tutti i contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento tra il cedente ed i lavoratori occupati nell'impresa trasferita si trasmettono ipso iure al cessionario, si afferma che nella specie si è verificata una semplice sostituzione personale nella titolarità del rapporto (che consentiva l'esercizio del potere di recesso da parte della cessionaria).
Il motivo non merita accoglimento. La censura si basa sul presupposto dell'avvenuta conclusione della procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, art. 4, in un momento anteriore al trasferimento di azienda; ma tale assunto non trova conferma nella disciplina posta dalla normativa richiamata, in cui il controllo della legittimità del recesso è collegato al regolare svolgimento di una serie di adempimenti formali (o di singole fasi procedurali) che il datore di lavoro deve porre in essere per l'attuazione del programma di riduzione del personale eccedente, dato che l'inosservanza della procedura collettiva incide sullo stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale, in modo da causare l'inefficacia dei singoli licenziamenti.
Questo procedimento si articola nelle varie fasi previste dall'art. 4 cit. (commi da 2 a 7), esaurite le quali - raggiunto o meno l'accordo mediante le consultazioni ivi previste con le organizzazioni sindacali - “l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso”. Contestualmente, da parte del medesimo datore di lavoro deve essere data comunicazione scritta, sia all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sia alla commissione regionale per l'impiego, sia alle associazioni di categoria, dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, “con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia” e deve essere pure data “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta” (art. 4, comma 9).
Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. Sez. Un. 11 maggio 2000 n. 302) quest'ultima disposizione va rapportata a quella contenuta nell'art. 5, comma 1, che stabilisce che i lavoratori da porre in mobilità debbono essere individuati, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, in primo luogo in base ai criteri concordati con le organizzazioni sindacali qualora sia stato raggiunto l'accordo di cui si è sopra parlato o, in mancanza, nel rispetto, in concorso tra loro, dei criteri relativi ai carichi di famiglia, all'anzianità e alle esigenze tecnico produttive ed organizzative. In questo sistema, il datore di lavoro è tenuto in un primo tempo a manifestare i criteri da utilizzare per la selezione del personale eccedente (concordati con le associazioni sindacali o unilateralmente predisposti) o, successivamente, ad esternare le modalità di applicazione dei suddetti criteri come prima definiti. E il veicolo, il più idoneo possibile a rendere conoscibili queste scelte imprenditoriali, è stato individuato nelle comunicazioni, che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, debbono essere fatte sia agli organismi amministrativi sia alle organizzazioni sindacali, per consentire a queste ultime di esercitare quel controllo preventivo di cui si è sopra parlato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dunque, le procedure cui fa riferimento l'art. 4, comma 12, comprendono tutto l'iter procedimentale che va a concludersi, secondo la sequenza scandita dai vari commi dell'art. 4, con le comunicazioni indicate nel nono comma; e ciò spiega perché anche in caso di violazione di questa norma operi la sanzione dell'inefficacia del licenziamento ai sensi dell'art. 5 comma 3 della citata legge.
Questi rilievi, mentre confutano il presupposto dell'assunto della società ricorrente (dovendosi far riferimento alla comunicazione finale del 14 agosto 1996, successiva alla cessione di azienda) dimostrano l'esistenza di una correlazione diretta, ai fini della tutela della posizione del lavoratore, tra i vari momenti di esplicazione delle scelte dell'imprenditore, rappresentati dalle comunicazioni iniziale o finale della procedura (in particolare, quanto a quest'ultima, per la “puntuale indicazione” delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare). Il contenuto di tali comunicazioni deve fare riferimento alle condizioni in cui versa l'impresa datoriale, da valutarsi al momento in cui questa decide di instaurare la suddetta procedura: infatti solo il riferimento alla situazione “attuale” consente, alla stregua dell'art. 4 cit. commi 5 e 9, un documentato esame congiunto delle parti sociali, da un lato, (onde valutare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale dell'impresa e le possibilità di diversa utilizzazione del personale stesso) e dei dipendenti, dall'altro, in ordine ai criteri di scelta, legali e convenzionali, dei lavoratori da collocare in mobilità (v. Cass. 13 luglio 2006 n. 15943, 12 dicembre 2006 n. 26462).
Nell'ipotesi di cessione di azienda intervenuta (come nella specie) prima del completamento di tale iter procedurale, il mutamento intervenuto nella situazione di fatto interrompe la suddetta correlazione, perché esclude la possibilità di collegare direttamente la valutazione della situazione di eccedenza, esplicitata nella comunicazione iniziale, a quella rispecchiata dalla comunicazione finale ex art. 4, comma 9, riferita ad un quadro globale diverso. Resta così preclusa la realizzazione della finalità della norma, diretta ad un compiuto controllo, pure da parte dei dipendenti interessati, sui criteri di scelta (legali o convenzionali) di quanti vanno collocati in mobilità, da riferire alla situazione presente al momento della conclusione della procedura: correttamente, quindi, il giudice dell'appello ha affermato l'inefficacia dei licenziamenti intimati rilevando - dato il mancato espletamento di un'autonoma procedura di licenziamento collettivo da parte della SIR - la violazione delle regole poste dalla legge n. 223 del 1991, art. 4.
VII - Con il secondo motivo del ricorso “incidentale” - mediante la denuncia dei vizi di violazione della norma da ultimo citata e difetto di motivazione - si censura la statuizione con cui è stato ravvisato un ulteriore profilo di inefficacia dei licenziamenti per l'inosservanza degli obblighi connessi alla comunicazione di cui al nono comma del citato art. 4, effettuata dalla società solo con la trasmissione dell'elenco dei lavoratori recante in calce l'astratta indicazione dei criteri di scelta. Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la violazione delle procedure cui fa riferimento la legge n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, non può essere riferita alle comunicazioni che nell'ambito del comma 9 dello stesso articolo sono tenute distinte dalla procedure ed attengono ad una fase successiva all'esaurimento della procedura. Si afferma poi la ritualità delle comunicazioni effettuate e si sostiene che la SIR non si è limitata alla pedissequa ripetizione dei criteri fissati dalla legge, ma ha dato contezza delle specifiche modalità con le quali ha applicato, per ognuno dei lavoratori licenziati, i criteri di legge”.
Il motivo è infondato.
Per il primo profilo di censura è sufficiente il richiamo al già citato consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui all'art. 4, comma 9, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Quanto al secondo aspetto, non viene censurato l'accertamento di fatto contenuto nella decisione impugnata, secondo cui la comunicazione si limita alla mera enunciazione dei criteri di scelta seguiti. Tale dichiarazione non contiene evidentemente alcuna puntuale indicazione della modalità con cui gli stessi criteri sono stati applicati per l'individuazione di ciascun dipendente destinatario del provvedimento, come richiesto dalla legge.
VIII - Il terzo motivo del ricorso incidentale - con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e difetto di motivazione - investe la statuizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'inefficacia del licenziamento nei confronti della CISIM FOOD, acquirente dell'azienda. La decisione, che attribuisce a questa società la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso (indipendentemente dalla rituale formulazione di domanda nei suoi confronti), a seguito della cessione di ramo di azienda verificatasi da epoca antecedente alla sentenza di primo grado, esclude anche la rilevanza di una condizione apposta alla cessione, di fatto verificatasi, e la configurabilità dell'ipotesi di trasferimento di azienda derivante da provvedimento amministrativo.
La decisione è criticata, sotto il profilo processuale, sostenendosi l'inammissibilità delle conclusioni formulate dai lavoratori nei confronti della CISIM FOOD soltanto ad istruttoria già compiuta; la società, essendo stata chiamata in causa, aveva assunto la veste di parte processuale, sicché i ricorrenti avrebbero dovuto, ai sensi degli artt. 414 e 420 cod. proc. civ., formulare le proprie conclusioni entro la prima udienza utile successiva alla chiamata in causa.
Sotto il profilo sostanziale si ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società, rilevandosi che la cessione di azienda aveva effetto dal giorno 11 novembre 1997, e che la cessione era sottoposta alla condizione della concessione da parte della s.p.a. Aeroporti di Roma e della chiusura negativa di un' istruttoria aperta dalla Autorità per la tutela della concorrenza. Tutto ciò, si sostiene, comporta l'inapplicabilità del disposto dell'art. 2112 cod. civ., che non opera quando il trasferimento avvenga in forza di provvedimento autoritativo.
Il motivo appare infondato sotto tutti i profili. Per il primo, trova applicazione il principio di diritto secondo cui nell'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (come è avvenuto nel caso di specie) la chiamata in causa del successore non è soggetta ai termini e alle formalità previsti dagli artt. 269 e 420 cod. proc. civ. per la chiamata del terzo (Cass. 9 ottobre 2000 n. 13458); la sentenza pronunciata contro le parti originarie spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ..
Per il secondo, non viene specificamente censurato l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata, secondo cui la cessione ha avuto luogo in virtù di atti privati stipulati tra le due società SIR e CISIM FOOD. È, dunque , irrilevante il richiamo della parte alla tesi dell'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. nell'ipotesi di trasferimento di azienda riconducibile ad un atto amministrativo. Per la stessa ragione, è irrilevante il riferimento alla condizione che si ritiene inserita nel patto di cessione.
IX - Con riferimento, infine, alle specifiche censure della società ricorrente in merito agli asseriti “vizi di motivazione” (denunciati sostanzialmente con tutti i motivi del ricorso incidentale) che inficerebbero la sentenza impugnata, si rileva, che: il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla baso degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto il Tribunale di Roma quale giudice di appello - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
X - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi dei ricorsi in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, i ricorsi debbono essere respinti nella loro interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
XI - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, debbono essere respinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Ricorrono giusti motivi (id est: “reciproca soccombenza” nei riguardi dei ricorrenti principali e incidentali e “complessità delle questioni trattate” nei riguardi dell'intimata s.p.a. AEROPORTI DI ROMA) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Non vi è da provvedere sulle spese nei riguardi degli intimati non costituitisi nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione; nulla per le spese nei riguardi degli intimati non costituiti Indice Top of Page |
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