T.A.R.
Lazio - Roma
Sezione I
Sentenza 10 giugno 2009, n. 5552
Svolgimento del processo
Il
ricorrente, ex dipendente della Banca d'Italia ora in pensione, chiede
nel presente giudizio che venga accertata la responsabilità della Banca
ai sensi degli artt. 2087, 2043 c.c. e 41 Cost. per aver posto in
essere comportamenti commissivi ed omissivi lesivi della salute e della
personalità del lavoratore.
A tal fine espone nell'atto di ricorso:
- di aver lavorato dal 1.6.1976 presso la Banca d'Italia;
-
di aver sempre diligentemente svolto le proprie mansioni lavorative di
assistente addetto alla gestione della contabilità, riportando fino
all'anno 1986 una valutazione di massimo rendimento;
- che nel
1987 il criterio di valutazione del personale veniva modificato e a
decorrere da detto anno inaspettatamente il ricorrente riportava sempre
la votazione minima, pur avendo mantenuto la stessa efficienza, serietà
e impegno;
- che per tale ragione non ha conseguito promozioni né premi di produzione;
- che egli non era ben visto dai superiori, tanto che il suo capo area evitava di intrattenere rapporti con lui;
-
che aveva per questo motivo chiesto più volte di essere trasferito e
aveva presentato in data 22.9.97 le proprie dimissioni, dapprima
accolte ma poi sospese a seguito dell'emanazione del D.L. 375/97;
-
che pertanto egli è stato costretto a continuare a lavorare con
conseguente aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute e
ha dovuto far ricorso alle cure mediche di un neurologo psichiatra il
quale gli ha diagnosticato in data 27.6.1998 un grave disturbo
dell'adattamento con depressione ansiosa risalente a circa 6 mesi
prima, determinatosi come reazione disadattativa a molteplici eventi
stressanti della sua vita familiare e professionale, evidenziando
l'opportunità di esonerarlo per almeno un anno da funzioni
professionali di natura operativa;
- che la Banca, tuttavia, ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna limitazione al lavoro del ricorrente;
- che tutto ciò ha ulteriormente disatteso lo stato patologico del ricorrente.
Tanto
premesso, il ricorrente ritiene che i comportamenti dei dirigenti della
Banca d'Italia nei suoi confronti lo abbiano screditato e danneggiato
nella propria carriera, precludendogli possibilità di avanzamenti,
nonché abbiano danneggiato le sue condizioni di salute. Pertanto, egli
chiede il risarcimento del danno biologico, all'immagine, al decoro,
del diritto alla prestazione professionale e alla personalità morale, e
dunque in sostanza per il danno da mobbing ai sensi degli artt. 2087,
2043 c.c. e 41 Cost..
La Banca d'Italia si è costituita ed ha
preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per genericità nonché
la prescrizione del diritto azionato e nel merito ha chiesto il rigetto
del ricorso perché infondato.
All'odierna udienza, il ricorrente
ha rinunciato alla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.,
insistendo per l'accoglimento della domanda formulata ai sensi
dell'art. 2087 c.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preso
atto della rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di
risarcimento danni ex art. 2043 c.c., deve essere ritenuta la
giurisdizione del giudice adito in relazione alla residua domanda di
risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., posto che in tema di lavoro
pubblico non "contrattualizzato", il discrimine tra giurisdizione
amministrativa e giurisdizione ordinaria va ravvisato nel fatto che la
causa petendi sia indicata dal dipendente, rispettivamente, nella
responsabilità contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro, ex
art. 2087 c.c., oppure in quella extracontrattuale (T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 09 settembre 2008, n. 1123).
Il ricorso nel
merito è tuttavia infondato e pertanto deve essere respinto, il che
esime il collegio dall'esaminare le eccezioni proposte dalla
amministrazione resistente.
La richiesta risarcitoria del
ricorrente, complessivamente qualificabile come risarcimento del danno
da mobbing, è sostanzialmente articolata in relazione a tre profili: il
danno alla carriera, quello per asseriti atti vessatori subiti dal
ricorrente sul luogo di lavoro e quello alla salute.
In ordine
al primo profilo, il ricorrente valorizza il fatto che dal 1987 nelle
valutazioni di professionalità ha riportato sempre la votazione minima,
pur avendo mantenuto la stessa efficienza, serietà e impegno; a suo
avviso tale circostanza sarebbe dovuta ai cattivi rapporti con il suo
superiore e gli avrebbe impedito di ottenere progressioni di carriera e
di partecipare a concorsi interni, nonché l'ottenimento del premio di
produzione.
In base ai documenti depositati dalla Banca
d'Italia, invero, risulta che il ricorrente ha riportato, negli anni
dal 1989 al 1998 giudizi di sufficienza e di più che sufficienza;
tuttavia, la difesa della Banca ha rilevato che solo in caso di giudizi
di insufficienza è preclusa la partecipazione alle selezioni per il
grado di coordinatore e l'ottenimento del premio individuale di
produttività.
Pertanto, le valutazioni da lui riportate non sono
state talmente negative da impedirgli la progressione di carriera. Va
inoltre sottolineato che il ricorrente non risulta aver mai presentato
la domanda per la partecipazione a tali selezioni e pertanto non è
possibile imputare alla Banca un suo mancato avanzamento professionale.
Inoltre,
quanto alle numerose richieste di trasferimento presentate dal
ricorrente, che nella sua prospettazione difensiva dovrebbero
comprovare i difficili rapporti sul posto di lavoro e gli atti
vessatori compiuti nei suoi confronti, esse risultano presentate per la
maggior parte in epoca antecedente al 1987 e non sono pertanto
significative in relazione al periodo preso in considerazione dal
ricorrente. Solo due richieste sono state presentate dopo tale data:
una del 1989 e una del 1996. A tali richieste il direttore del servizio
ha apposto il suo nulla osta, salva la sostituzione, ma ad esse poi non
si è dato corso. Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi
univocamente indicativa di un atteggiamento persecutorio tenuto nei
confronti del ricorrente posto che numerose possono essere state le
ragioni, in primo luogo di natura organizzativa, per non spostare il
ricorrente in altro servizio.
Infine, nemmeno può attribuirsi
particolare rilevanza, sempre al fine di comprovare la sussistenza di
cattivi rapporti con i propri superiori e gli atteggiamenti vessatori
nei suoi confronti, al fatto che le sue dimissioni volontarie
presentate nel 1997 sono state prima accolte e poi sospese dalla Banca
a causa dell'entrata in vigore di un decreto legge che disponeva la
sospensione dalla applicazione di ogni disposizione che prevedesse il
diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati,
contemporaneamente consentendo a coloro che avevano già presentati le
proprie dimissioni (come il ricorrente) di revocarle. Il comportamento
della Banca in tale frangente, avendo essa prima informato il
ricorrente delle intervenute novità normative e poi della facoltà di
revocare le proprie dimissioni, è un comportamento assolutamente
corretto e posto a tutela del ricorrente, il quale ha infatti revocato
le proprie dimissioni con nota del 18.11.1997 (doc. 8 della produzione
della Banca d'Italia). Non si ravvisa pertanto la dedotta vessatorietà
della condotta della Banca nei confronti del ricorrente.
In
relazione all'asserito danno alla salute, culminato nella diagnosi di
un grave disturbo dell'adattamento con depressione ansiosa, il
ricorrente ha sostenuto che il comportamento della Banca d'Italia, che
non lo ha adibito a mansioni diverse da quelle operative (da lui
svolte) così come richiesto dal suo medico curante, avrebbe determinato
un aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute.
Risulta infatti che egli svolgesse mansioni di controllo e contabilizzazione degli assegni della cassa sovvenzioni e risparmio.
La
Banca ha quindi sottoposto la documentazione medica ad un proprio
consulente, medico legale, il quale sulla scorta di essa e, in vero,
senza aver visitato il ricorrente, ha ritenuto non necessaria la
richiesta limitazione al suo utilizzo.
Tale comportamento, ad
avviso del ricorrente, sarebbe stato gravemente lesivo nei suoi
confronti perché il medico legale interpellato non aveva le qualità
professionali necessarie per effettuare tali valutazioni e perché egli
comunque non ha effettato alcun accertamento diretto, basandosi
unicamente sulle carte.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
Infatti,
in primo luogo, non risulta documentato l'asserito aggravamento delle
condizioni di salute del ricorrente a seguito della mancata adibizione
a mansioni diverse rispetto a quelle operative svolte; inoltre, il
ricorrente risulta aver lavorato nel periodo in questione solo 66
giorni (avendo usufruito di lunghi periodi di malattia). In ogni caso,
poi non è stato allegato né tanto meno dimostrato per quale ragione le
mansioni di controllo e contabilizzazione degli assegni della Cassa
dovessero ritenersi particolarmente gravose per il ricorrente. Anche in
questo caso dunque difetta la prova del nesso di causalità.
In
questo quadro, la pretesa del ricorrente non può che essere respinta,
dal momento che i fatti addotti a fondamento di essa non risultano
idonei a configurare in capo all'amministrazione la responsabilità per
danno da mobbing.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Le spese tuttavia possono essere compensate, sussistendo giusti motivi in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Antonino Savo Amodio, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
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