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Lavoratore, turno di lavoro, diritto al ticket

2 Mar 2010 - 4:27

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 21 aprile - 25 giugno 2009, n. 14941

(Presidente Lamorgese - Relatore Curzio)

Fatto

Trenitalia spa chiede l'annullamento della sentenza pubblicata il 20 febbraio 2006, con la quale la Corte d'appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado ha dichiarato il diritto del dipendente C. P. ad ottenere l'equivalente economico di un buono pasto per ogni giornata di lavoro nella quale abbia osservato i turni 6.00-14.00 e 14.00-22.00 nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 maggio 2001 e per ogni giornata di lavoro in cui abbia effettuato il turno 13.00-21.00 nel periodo dal 1 giugno 2001 al 31 gennaio 2004, oltre rivalutazione ed interessi e con condanna al pagamento di metà delle spese e compensazione dell'altra metà.

Con l'unico motivo di ricorso Trenitalia denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cc, in relazione all'art. 27, primo comma, lett. c), nn. 1 e 2 del c.c.n.l. 1996-1999, nonché dell'art. 19, primo comma, lett. c), del contratto collettivo aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato del 16 aprile 2003 e di ogni altra norma di principio in materia di interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune e dei contratti in genere. Nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia.

Il P. si e costituito con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo ricorso incidentale contro il capo della decisione che ha compensato per metà le spese del giudizio.

Il P. ha depositato una memoria ai sensi dell'art. 378, c.p.c..

Il difensore di Trenitalia ha depositato dopo la discussione a sua volta una nota scritta.

Diritto

P. è un lavoratore con orario a turni. I turni nel corso di una giornata lavorativa sono tre. Ha lavorato per un primo periodo (1 gennaio 1999-31 maggio 2001) nel primo turno (6.00-14.00) o nel secondo turno di servizio (14.00-22.00).

Nel periodo successivo (1 giugno 2001-31 gennaio 2004) i turni sono stati modificati ed egli ha lavorato nel primo turno (6.00-13.00) e nel secondo (13.00-21.00).

Chiede il pagamento dei buoni pasto in modo diversificato: nel primo periodo, per ogni giornata di lavoro tanto nel primo turno che nel secondo turno. Per il secondo periodo solo per le giornate in cui ha lavorato nel secondo turno.

Il fondamento della richiesta è nell’art. 27, primo comma, lett. c), nn. 1 e 2 del c.c.n.l. 1996-1999, nonché dell'art. 19, primo comma, lett. c), del contratto collettivo aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato del 16 aprile 2003.

Tale normativa prevede che il personale addetto ai turni ha diritto al servizio mensa o, se manca la mensa, a servizi sostitutivi (ristoranti convenzionati), o se anche questi mancano, ad un ticket del valore di 6,20 Euro, “quando inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate (12.00-14.00 e 19.00-21.00)”.

Il quesito di diritto posto dalla società ricorrente è: “se risulta conforme agli artt. 1362 e 1363, cc, l'interpretazione dell'art. 27, primo comma, lett. c), nn. 1 e 2 del c.c.n.l. 1996-1999, nonché dell'art. 19, primo comma, lett. c), del contratto collettivo aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato del 16 aprile 2003 che riconosca il diritto del dipendente al buono pasto quando il turno lavorativo ricomprenda interamente una delle fasce orario concordate per il pasto”.

La tesi della società ricorrente per cassazione è che il diritto sussiste solo quando il turno di lavoro sia terminato, ma il lavoratore a causa dei tempi di percorrenza non sia in grado di raggiungere casa entro le fasce orarie concordate per la consumazione dei pasti. Mentre egli non avrebbe alcun diritto quando durante tali fasce è impegnato nel lavoro.

La tesi del lavoratore, disattesa dal giudice di primo grado, ma condivisa dalla Corte d'Appello, è di segno contrario: il diritto sussiste tanto nel caso in cui durante la fascia oraria concordata il lavoratore sia impegnato nel lavoro, quanto nel caso in cui abbia terminato di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentano di raggiungere casa entro tale fascia oraria.

Di conseguenza si è ritenuto che il diritto sussiste, in relazione al primo periodo, quando egli ha svolto il primo turno (6.00-14.00) e quando ha svolto il secondo turno (14.00-22.00) perché il lavoro gli ha impedito di rientrare a casa per consumare nel primo caso il pranzo, nel secondo la cena.

Per il secondo periodo invece sussiste solo per il secondo turno (13.00-21) che gli ha impedito di consumare a casa la cena.

Conseguentemente il lavoratore non ha formulato alcuna richiesta in relazione al primo turno, che, terminando in tale periodo alle 13.00, gli consentiva di rientrare a casa per consumare il pranzo entro la fascia concordata (12.00-14.00).

Poiché la sentenza è stata pubblicata prima del 2 marzo 2006, non si applicano le molteplici modifiche del codice di procedura civile introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.

In particolare non si applica il nuovo testo dell'art. 360, n. 3, c.p.c., che consente il ricorso per cassazione anche per “violazione o falsa applicazione norme ... dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.

Il sindacato della Corte di cassazione rimane pertanto circoscritto all'eventuale violazione delle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e ss, cc, o alla sussistenza di un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Il motivo di ricorso è unico e ricomprende entrambi i vizi, perché denunzia congiuntamente la violazione degli artt. 1362 e 1363, c.c., e dall'altro la “omessa e insufficiente motivazione della controversia”.

Con riferimento al vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge, deve sottolinearsi che il ricorso denunzia la violazione del canone della letteralità di cui all'art. 1362, cc, assumendo che nel testo su indicato “non si reperisce alcun elemento lessicale a suffragio della tesi della sentenza”.

L'affermazione è apodittica. La sentenza della Corte d'Appello motiva puntualmente la sua ricostruzione del significato delle parole e, attraverso di esse, della comune intenzione delle parti, rilevando che il dato centrale indicato dalla previsione contrattuale per fruire del ticket è l'impossibilità per il lavoratore di effettuare la consumazione del pasto nella propria abitazione a causa dell'orario di lavoro in cui è impegnato e che il riferimento ai tempi di percorrenza vale solo quando ciò rilevi a tal fine, e cioè quando il lavoro non sia ancora iniziato o sia terminato e comunque sia impossibile per il lavoratore pranzare o cenare a casa per la distanza tra l'abitazione e il lavoro.

Sul punto questa Corte si è già espressa. Esaminando un caso identico e una decisione di identico contenuto della medesima Corte di Appello, si è rilevato che la lettura difforme proposta dalla ricorrente per cassazione non è consentita in sede di legittimità, non essendo emerse violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed essendo la motivazione coerente ed equilibrata nei vari elementi che ne compongono la struttura argomentativa” (Cass., sentenza n. 2738 del 2007).

Nelle note di udienza la ricorrente sottolinea che quella sentenza non si è pronunciata sulla violazione del canone della interpretazione sistematica. Ciò non corrisponde al contenuto della sentenza, che, a ben leggerla, ha escluso la violazione non solo del canone della interpretazione letterale ma di qualsiasi canone ermeneutico. Peraltro, la non equivocità della soluzione basata sulla lettera della previsione esclude il ricorso a canoni ulteriori.

In ogni caso, il canone suppletivo proposto è basato sul raffronto tra il trattamento riservalo al P. in qualità di turnista e il trattamento riservato al “personale addetto alla condotta e scorta dei treni”, per il quale è previsto il ticket quando “è in servizio in un periodo che comprende interamente la fascia 11.30-14.30 e/o la fascia 18.30-21.30”. Secondo la società ricorrente questa previsione specifica indicherebbe che per i turnisti il diritto al ticket per il servizio prestato in coincidenza con le fasce non sussiste.

Ma, a parte la evidente discriminazione tra situazioni simili che una tale soluzione interpretativa comporterebbe, deve sottolinearsi che la specificità della prescrizione trova una spiegazione nel fatto che in questo caso la fascia di orario indicata è diversa da quella ordinaria, indicata in precedenza, per fruire dei pasti (11.00-15.00 e 18.00-22.00). Questa diversità spiega la necessità della esplicitazione di una previsione che altrimenti rimane interna alla norma generale.

Il ricorso principale pertanto deve essere respinto.

Il ricorso incidentale è invece fondato. La Corte ha motivato la compensazione per metà delle spese, con il fatto che vi sarebbe stata “parziale reciproca soccombenza delle parti”. In effetti, però, la Corte d'Appello ha accolto integralmente la domanda del lavoratore (che, si ricordi, in coerenza con la lettura della normativa, non ha formulato alcuna richiesta in relazione al primo turno nel secondo periodo, che, terminando alle 13.00, gli consentiva di rientrare a casa per consumare il pranzo entro la fascia concordata (12.00-14.00).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per le spese di questo giudizio
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