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Interpretazione, contratto di lavoro, atti di autonomia privata, giudizio di merito

5 Mar 2010 - 4:30

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 22 gennaio - 4 maggio 2009, n. 10232

(Presidente Mercurio - Relatore Mammone)

Fatto

Con ricorso al giudice del lavoro di Milano, l'ing. P. P. premesso di essere stato dal 1985 dipendente dell'AGIP spa come dirigente e di aver ricoperto in tale qualità varie cariche sociali nel gruppo ENI, in particolare presso le società SAIPEM e SNAM, esponeva di aver rassegnato le dimissioni da AGIP e da tutte le altre cariche ricoperte nel gruppo dal 5.8.93, dopo che era stato disposto il suo rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Milano in un processo (c.d. processo Piico) concernente imputazioni per reati societari. In data 18.10.93, per regolare gli effetti della risoluzione del rapporto, aveva sottoscritto con AGIP spa un accordo con cui la società si impegnava a sostenere le spese legali per la sua difesa nel procedimento penale ed in ogni altro connesso a fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli, fermo restando il dettato c. 7 dell'art. 15 del ccnl dei dirigenti delle aziende industriali.

Essendo egli rimasto coinvolto in un nuovo processo penale in relazione alle cariche ricoperte in SAIPEM ed in SNAM ed essendo stato in conseguenza sottoposto ad indagini da parte dell'Amministrazione delle Finanze, aveva ricevuto due avvisi di accertamento con i quali gli veniva contestato rispettivamente di avere - nell'anno di imposta 1990 - (a) costituito e gestito ingenti disponibilità finanziarie all'estero non dichiarate e (b) di aver omesso di denunziare cospicui redditi, con conseguente contestazione di evasione fiscale e irrigazione di sanzioni. Proposto ricorso agli organi di Giustizia tributaria detti accertamenti erano stati annullati.

Tanto premesso, l'ing. P. chiedeva che l'ENI spa (incorporante l'AGIP spa), fosse dichiarata tenuta al pagamento degli onorari in favore dei professionisti che lo avevano assistito nei giudizi tributari ai sensi del detto accordo 18.10.93 e dell'art. 15 del ccnl dirigenti aziende industriali, atteso che i procedimenti avviati dall'Amministrazione finanziaria erano da considerare “fatti connessi con l'esercizio delle funzioni attribuitegli”.

Costituitasi in giudizio, l'ENI spa chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che le contestazioni tributarie nascevano dall'accertamento di una personale disponibilità estera di somme non denunziate al fisco e sottratte al bilancio della soc. SAIPEM, la cui realizzazione costituiva comportamento contrario all'interesse del datore di lavoro, come tale da ritenersi escluso dalla garanzia del rimborso delle spese di difesa. In subordine la convenuta eccepiva l'inadempimento del P. alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro e chiedeva la compensazione delle somme eventualmente dovute alla controparte con quelle dalla stessa dovute a titolo di risarcimento per i danni provocati al Gruppo.

Accolta la domanda e proposto appello dalla ENI spa, la Corte di appello di Milano con sentenza 7.6-2.9.05 rigettava l'impugnazione.

Rilevava il giudice dell'appello che l'art. 15 del ccnl dirigenti aziende industriali, pur ponendo a carico del datore gli oneri della responsabilità del dirigente per fatti connessi all'esercizio di funzioni aziendali, prevedeva anche che “le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato” (c. 7). Il danno della società doveva essere tuttavia valutato in concreto, facendo riferimento al contesto in cui erano maturati l'accordo transattivo ed i comportamenti del dirigente e considerando il grado di tolleranza a questi dato dal datore di lavoro, in ragione della ritenuta loro convenienza per l'esercizio dell'attività aziendale. Alla luce di questi parametri, il giudice di merito riteneva che con la transazione le parti avessero preso in considerazione anche i comportamenti contra legem, purché diretti a far conseguire vantaggi all'azienda.

Con riferimento alla materia specifica del contendere, la Corte di merito rilevava che i giudici tributari avevano accertato (e l'esito del processo penale aveva confermato) che i fondi non erano stati indebitamente costituiti all'estero per interesse personale, il che, se escludeva il comportamento in danno del datore di lavoro, confermava che i fondi stessi erano destinati ad operazioni da effettuare per conto del datore stesso. Doveva escludersi, pertanto, che i comportamenti in relazione ai quali il P. faceva valere la garanzia fossero stati attuati in danno della società, ai sensi della transazione del 18.10.93.

Quanto alle altre questioni sollevate dal datore, il giudice rilevava l'illiquidità del credito dallo stesso vantato e l'impossibilità di una immediata compensazione, nonché la correttezza della quantificazione dei compensi richiesti in quanto effettuata sulla base delle tariffe professionali.

Avverso questa sentenza propone ricorso la soc. ENI, cui risponde il P. con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Con il primo motivo sono dedotte violazione dell'art. 1362 c.c. e carenza di motivazione a proposito dell'interpretazione dell'accordo 18.10.93 (clausola 3) e dell'art. 15 del ccnl per i dirigenti delle imprese industriali, per l'affermazione che fra i comportamenti “direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuite” rientranti nella garanzia sarebbe compresa anche la costituzione di fondi neri all'estero. In particolare, il giudice di merito dicendo che la clausola dell'accordo privato avrebbe voluto ampliare la garanzia collettiva, avrebbe omesso di motivare per quale ragioni due espressioni dal senso letterale identico (n. 3 dell'accordo 18.10.93 “fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuite”, art. 15 ccnl, “fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuite”) avessero avuto interpretazione discordante ed avrebbe errato nel riscontrare la fonte del discrimine nella valutazione che al momento della stipula dell'accordo era in atto il primo procedimento penale, il che avrebbe consentito una più ampia connotazione dell'interesse dell'azienda.

Con il secondo motivo sono dedotte violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 445, c. 1, c.p.p.. nonché ulteriore carenza di motivazione a proposito dell'interpretazione dell'accordo 18.10.93 (clausola 3) e dell'art. 15 del ccnl per i dirigenti delle imprese industriali. È contestato il punto in cui la sentenza impugnata afferma che il concetto di comportamento in danno della società va valutato in concreto, facendo riferimento al contesto in cui fu stipulato l'accordo transattivo e, in particolare, alla pendenza del processo penale (attinente il falso in bilancio), senza tenere, però, conto del fatto che i due accertamenti fiscali erano derivati dalla diversa imputazione attinente la violazione dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita), che è reato più grave del falso in bilancio. Inoltre, i giudici di merito non solo avrebbero escluso erroneamente l'esistenza del reato (per il quale era invece mancato l'accertamento, avendo il P. chiesto ed ottenuto il patteggiamento), ma non hanno spiegato per quale ragione una condotta di appropriazione indebita, perpetrata in danno del datore potesse risolversi in una utilità per il datore stesso.

Con il terzo motivo sono dedotte violazione degli artt. 1343 e 1363 c.c., nonché ulteriore carenza di motivazione a proposito dell'interpretazione dell'accordo 18.10.93 (clausola 3) e dell'art. 15 del ccnl per i dirigenti delle imprese industriali, con riferimento alla parte della sentenza ove è detto che la violazione dell'interesse del datore non può essere valutata sulla base del principio che ogni condotta del dirigente contraria alla legalità lede l'interesse stesso, da cui la necessità di cercare il comportamento in questione nell'ambito di quelli tollerati o comunque accettati. In particolare i giudici di appello, ove avessero interpretato la clausola n. 3 dell'accordo 18.10.93 nel senso di un'estensione della garanzia prevista dal contratto collettivo fino al punto di consentire il rimborso delle spese di difesa anche nei casi di dolo o colpa grave, ne risulterebbe violato l'art. 1343 c.c., perché il criterio di interpretazione sistematica ivi previsto avrebbe dovuto condurre alla conclusione che la clausola dell'accordo transattivo, attraverso il rinvio al c. 7 dell'art. 15 del ccnl, recepisce la limitazione prevista dalle parti sindacali per le ipotesi di illegalità commesse con dolo o colpa grave.

Con il quarto motivo sono dedotte violazione dell'art. 1363 c.c., nonché ulteriore carenza di motivazione, con riferimento all'affermazione che, quale conseguenza dell'annullamento degli avvisi di accertamento, potesse escludersi che il P. avesse costituito i fondi esteri per suo interesse, essendo tale circostanza in contrasto con la sentenza del Tribunale civile di Milano 21.4.05 (acquisita agli atti del processo dalla Corte d'appello), che ha condannato lo stesso P. a risarcire ENI spa per essersi reso colpevole di appropriazione indebita pluriaggravata in relazione ai fondi esteri, costituiti per proprio esclusivo interesse.

Prima di procedere all'esame dei motivi sopra sintetizzati, deve premettersi che la trattazione delle questioni oggetto della presente controversia non può prescindere dalla considerazione di quanto affermato da questa Corte con le sentenze 28.5.03 n. 8467, 17.3.06 n. 5938 e 4.7.08 n. 18487, atteso che in queste tre precedenti occasioni la Corte stessa - in relazione ad analoghe domande di accollo di spese giudiziarie proposte dal P. verso l'ENI s.p.a. - ha già avuto modo di pronunziarsi circa la correttezza dell'interpretazione data dal giudice di merito all'accordo transattivo oggi in considerazione.

Tanto premesso e procedendo all'esame in unico contesto dei primi tre motivi di ricorso, deve rilevarsi che, nell'ambito del contesto giudiziario evidenziato dal giudice di merito, con raccordo sottoscritto il 18.10.93 le parti prendevano atto che il P. manifestava la volontà di “rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 15 del vigente CCNL di categoria” e convenivano che il rapporto dovesse intendersi risolto alla data del 5.8.93 “con esonero reciproco da ogni obbligo di preavviso”. L'AGIP s.p.a. si impegnava a norma di detto art. 15, oltre che a regolare in via transattiva le competenze di fine rapporto, anche “a sostenere le spese legali necessarie per assicurare la difesa giudiziale dell'ing. P. nel procedimento di cui in premessa ed in ogni altro che sia connesso a fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli; con riserva, peraltro, di ripetizione nel caso in cui dovesse verificarsi l'ipotesi di cui al settimo comma dell'art. 15 sopra citato”.

Detto art. 15, per la parte che qui interessa, prevede che “ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda ...” (c. 4) e che “le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato” (c. 7).

Questa Corte con la sentenza 28.5.03 n. 8467 - ripresa dalle successive sopra indicate e condivisa da questo Collegio - premetteva che secondo un corretto percorso argomentativo l'accordo transattivo avrebbe dovuto essere letto alla luce della clausola del contratto collettivo, atteso che l'art. 15 era applicabile al rapporto ed era chiamato a regolare diritti ed obblighi dedotti dalle parti nell'accordo, “sicché, per definire e comprendere esattamente quanto ed in che termini le parti avessero transatto, non poteva non tenersi conto di quale era l'assetto degli stessi diritti ed obblighi previsti dal contratto collettivo”. Poneva, altresì, in evidenza che la transazione avrebbe dovuto essere letta alla luce della specifica clausola del contratto collettivo soprattutto ai fini della valutazione della condotta tenuta dal dipendente e dell'individuazione del limite oltre il quale non sarebbe più stata operante la garanzia.

La pronunzia, in particolare, evidenziava che le parti avevano richiamato esplicitamente la clausola del contratto collettivo che escludeva la rivalsa delle spese di giudizio in caso di dolo o colpa grave, il che stava a significare che il comportamento deliberatamente contrastante con un precetto di legge sanzionato penalmente non avrebbe potuto consentire la rivalsa, anche se in ipotesi l'illecito fosse stato commesso per perseguire un interesse del datore di lavoro, quand'anche illecito. Al riguardo la pronunzia - premesso che “il primato del principio di legalità, riferito al plesso dei precetti penalmente sanzionati, è tale da non consentire gratificazioni contrattuali di sorta per il fatto di commettere reati” - rilevava che la norma collettiva era rispettosa di questo canone nell'escludere l'obbligo di garanzia del datore nel momento in cui con sentenza fosse stata accertata la responsabilità del dirigente.

La Corte di merito, nel prendere atto della sentenza n. 8467 citata, ritiene che il limite oltre il quale la garanzia non avrebbe dovuto essere concessa fosse costituito dall'accertamento di una condotta contraria all'interesse della società e che il concetto di comportamento “in danno della società” dovesse essere valutato in concreto, ovvero facendo riferimento al contesto in cui era maturato l'accordo transattivo (che vedeva il P. indagato in un procedimento penale coinvolgente le modalità di esecuzione delle sue attribuzioni aziendali).

Conseguentemente la conformità all'interesse della società dovrebbe essere valutata in base non al principio generale, che impone che ogni comportamento aziendale del dipendente sia conforme a legalità, ma alla tolleranza ed all'accettazione offerta dal datore al comportamento concretamente posto in essere nel momento in cui veniva pattuita la garanzia, “perché ritenuto comunque conveniente nell'esercizio dell'attività economica”. Nella specie, dunque, le parti avevano preso in considerazione anche il comportamento contra legem “purché diretto a far conseguire vantaggi, se pure illeciti, alla società”. Tale affermazione non comporterebbe l'illiceità dell'oggetto del negozio transattivo in quanto riguarderebbe solo comportamenti già attuati e non comportamenti futuri; solo ove fossero stati garantiti questi ultimi si sarebbe posto il dubbio di illiceità dell'oggetto del negozio.

La conclusione della Corte di appello è, dunque, che le parti con il riferimento all'art. 15 del contratto collettivo “abbiano voluto ampliare la garanzia collettiva, con riguardo a quei procedimenti causati da comportamenti che, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite. fossero stati comunque posti in essere per la società”.

Questa impostazione interpretativa si rivela carente in quanto invece di dar conto del rapporto esistente tra la disposizione negoziale intervenuta tra le parti ed il dettato dell'art. 15 citato, di quest'ultimo esclude ogni rilievo. Infatti, di fronte ad una formulazione negoziale che prevede la “riserva di ripetizione [delle spese legali rimborsate e, quindi, con riferimento a spese legali future, la riserva di non erogazione] nel caso dovesse verificarsi l'ipotesi di cui al settimo comma dell'art. 15 ccnl”, la Corte di merito ritiene che con il richiamo della norma collettiva le parti abbiano voluto non inserire nel loro regolamento specifico di interessi il limite di garanzia da questa posto, ma abbiano voluto escludere il limite stesso, al punto di ampliare a dismisura il contenuto della garanzia già offerta dalla norma collettiva.

Tale allargamento e la sostanziale esclusione del riferimento alla norma dell'art. 15 lasciano del lutto inesplorato, come evidenziato dall'odierna ricorrente, il punto veramente rilevante ai fini dell'interpretazione dell'accordo transattivo e cioè quello dell'individuazione del parametro di riferimento per l'accertamento del grado di “connessione” che deve esistere tra il comportamento del dipendente ed “i fatti” per i quali è promosso il procedimento giudiziario cui si riferisce la richiesta di rimborso delle spese.

Ciò è tanto vero che il giudice di merito, per affermare che il comportamento oggetto di verifica fiscale - cui si riferisce la richiesta di garanzia - non fu posto in essere in danno del datore di lavoro, ha fatto ricorso alle pronunzie del giudice tributario, valutando la condotta del P. non alla luce della disposizione dell'art. 15, ma secondo un parametro di riferimento autonomo ed estraneo al contesto complessivo delle pattuizioni contrattuali intercorse. L'indagine avrebbe dovuto invece essere condotta nei termini prescritti dalla norma collettiva, in ragione non solo del richiamo all'art. 15 del CCNL contenuto nel testo dell'accordo ed alla riserva di cui al comma sette dello stesso art. 15, ma anche per la formulazione del punto tre dell'accordo stesso, che, nel recitare che “l'AGIP si impegna ... per assicurare la difesa giudiziale dell'ing. P. nel procedimento di cui in premessa ed in ogni altro che sia connesso a fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli”, non fa altro che riprendere la pressoché sovrapponibile espressione contenuta nell'art. 15, c. 4, del contratto collettivo.

Tirando una conclusione, deve richiamarsi il noto principio che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, in maniera tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Nel caso di specie tale contrarietà è realizzata, in quanto è, nella sostanza, vanificato il richiamo testuale dell'art. 15, c. 7, del CCNL ed è così privato il testo negoziale del punto di riferimento prescelto dalle parti per assegnare rilevanza al comportamento del dipendente ai fini dell''operatività della garanzia. È, inoltre, parimenti violato il criterio di ermeneutica negoziale, espresso in via primaria dall'art. 1362 c.c. dell'interpretazione letterale, che nel caso di specie - pur senza essere posto in discussione dal giudice di merito - viene superato sulla base di una ricostruzione della volontà delle parti che si pone contro il significato stesso delle espressioni adottate dalle parti nel testo negoziale.

L'insufficienza di tale operazione interpretativa comporta l'accoglimento dei tre motivi di ricorso ora in esame e l'assorbimento del quarto.

Di conseguenza, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale provvederà ad una nuova indagine per valutare, alla luce dei principi sopra enucleati, se la garanzia per le spese di assistenza legale offerta dal datore all'atto delle dimissioni del dipendente prescindesse o meno dai limiti posti dalla contrattazione collettiva di categoria e, alla luce di tale valutazione, per accertare se in considerazione dei comportamenti posti in essere dal dipendente la garanzia stessa potesse o meno ritenersi esclusa.

Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, cassata l'impugnata sentenza, rinvia alla Corte di appello di Brescia, anche per le spese
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