SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 2 luglio 2009, n. 15497
Svolgimento del processo
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Sulmona G. D., dipendente del Ministero delle Comunicazioni, premesso di aver partecipato al concorso per titoli per la nomina del direttore del Centro regionale per il controllo delle Emissioni radioelettriche per l'Abruzzo (CCRF) bandito il 23.1.01, conveniva in giudizio detto Ministero e l'Ispettorato territoriale per l'Abruzzo ed il Molise al fine di accertare il suo diritto ad essere incluso in graduatoria in posizione poziore e per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di nomina di P.I. e la propria nomina in sua sostituzione, oltre il risarcimento del danno.
Costituitisi l'Amministrazione convenuta ed il controinteressato P., rigettata la domanda, il G. proponeva appello lamentando l'insufficienza dell'istruttoria e l'erronea valutazione delle prove acquisite.
La Corte d'appello di L'Aquila con sentenza 29.9-9.11.05 preliminarmente rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione degli estremi della pronunzia impugnata e la lacunosità del testo dell'atto di appello notificato.
Nel merito respingeva l'impugnazione per difetto di interesse ad agire dell'appellante, in quanto rilevava che nella graduatoria del concorso il G. era preceduto anche da tale I.A., il quale era collocato anch'egli al primo posto, a pari merito con il P., per cui, quand'anche la domanda fosse stata accolta nei confronti di quest'ultimo, sarebbe risultato pur sempre vincitore l'altro candidato, non chiamato in giudizio e indenne da censura.
Propone ricorso per cassazione il G., cui risponde l'Amministrazione con controricorso e ricorso incidentale.
Non ha svolto attività difensiva il P..
Motivi della decisione
Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi onde procedere alla loro trattazione in unico contesto.
Tanto premesso, debbono rigettarsi entrambe le impugnazioni.
Con il ricorso principale e con l'unico articolato motivo dedotto parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 167 c.p.c., in quanto il giudice di merito avrebbe offerto una erronea rappresentazione della realtà processuale, non prendendo visione degli elementi della controversia ed ignorando fatti pacifici agli atti. Infatti, l'Amministrazione non aveva contestato l'interesse a ricorrere essendo consapevole che allo I. non era stato conferito l'incarico per ragioni estranee alla sua collocazione in graduatoria, in quanto ritenuto inamovibile dalla sede al momento ricoperta e, comunque, nominato direttore del CCRF/GTOM di Sulmona;
il G. non era dunque onerato della prova dei fatti costitutivi del suo diritto a ricorrere.
Il difetto di interesse - non essendo stato eccepito in primo grado e non essendo oggetto di motivo di impugnazione - non avrebbe potuto essere rilevato di ufficio, anche per la mancanza di un concreto interesse dello I. allo scorrimento della graduatoria in suo favore nel caso di accoglimento del ricorso nei confronti del P.. In ogni caso, il riconoscimento della qualità di contro interessato in capo allo I. avrebbe dovuto comportare non il rigetto dell'impugnazione, ma l'ordine di integrazione del contraddittorio, previa rimessione in termini.
Con il ricorso incidentale il Ministero delle Comunicazioni deduce la violazione dell'art. 434 c.p.c., comma 1, art. 342 c.p.c., comma 1, e art. 164 c.p.c., comma 4, nonchè violazione dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, censurando il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in primo grado per la mancata individuazione della sentenza impugnata e, quanto al secondo motivo, per la incompletezza dell'atto di appello notificato. Al riguardo non risultano convincenti gli argomenti adottati dal giudice di merito (essere comunque depositato in atti la pronunzia impugnata, non essenzialità del contenuto della parte del motivo lacunosamente riportata nel ricorso notificato), atteso che la sentenza impugnata non era nota ab initio all'appellato, essendo stata essa depositata in atti solo dopo la notifica del ricorso, e che la non essenzialità della parte del ricorso omessa poteva essere apprezzata solo da chi avesse avuto l'opportunità di leggere il ricorso stesso nella sua completezza.
Per ragioni di consequenzialità logica deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale.
Quanto alla mancata indicazione della sentenza nell'atto di appello deve osservarsi che il codice di rito pone una formale sanzione per la mancata indicazione della sentenza impugnata solo per il giudizio di cassazione (art. 366 c.p.c., n. 2, per il quale a pena di ammissibilità è previsto che il ricorso contenga "l'indicazione della sentenza o decisione impugnata". Per l'appello l'art. 434 c.p.c., prevede che il ricorso debba contenere "l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonchè le indicazioni specifiche dell'art. 414" (comma 1). Analogamente, l'art. 342 c.p.c., prevede che la citazione in appello contenga "l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonchè le indicazioni prescritte nell'art. 163".
Se ne deduce che l'indicazione della sentenza attiene all'individuazione dell'oggetto della domanda (art. 163, n. 3, richiamato dall'art. 342, e art. 414, n. 3, richiamato dall'art. 437) e, più in generale, ai requisiti contenutistici dell'impugnazione proposta, sull'accertamento dei quali il giudice nell'esercizio delle sue prerogative decisionali è chiamato a compiere un accertamento di merito, che come tale deve essere effettuato secondo gli abituali requisiti di logicità e congruità di giudizio.
Nel caso di specie il giudice di merito non ha considerato ostative l'imperfetta formulazione: del ricorso per la mancata indicazione della sentenza impugnata e la non corrispondenza del testo del ricorso notificato con quello depositato in atti, ritenendo che la prima omissione non potesse dar luogo ad equivoci, essendo tra le parti instaurato un solo contenzioso, e che la parte non notificata del ricorso riguardasse solamente alcune tabelle riassuntive, di modo che, pur con le rilevate omissioni, il ricorso consentiva di individuare l'oggetto della domanda e non pregiudicava la formazione del contraddittorio. Tale valutazione è frutto di una valutazione di merito - non censurabile in sede di legittimità in quanto correttamente motivata - che non si pone in contrasto con le norme che il ricorrente incidentale assume violate.
Passando al ricorso principale, deve preliminarmente rilevarsi che in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso il potere del giudice, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati (Cass. 5.6.08 n. 14914 e con riferimento a concorsi non banditi da pubbliche amministrazioni Cass. 30.3.04 n. 6342 e 29.11.98 n. 12128, le quali escludono che il litisconsorzio necessario sussista ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacchè, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto).
Nel caso di specie il G., all'esito di un concorso con tre partecipanti conclusosi con l'inserimento di tutti in graduatoria, è stato collocato al terzo posto dopo i candidati P. e I., collocati ex aequo al primo posto. Egli ha formulato la domanda nel senso di contestare la valutazione comparativa effettuata dall'Amministrazione tra i propri titoli e quelli del P. (primo in graduatoria); non ha contestato, quindi, nè il bando, nè i passaggi della procedura concorsuale, nè, soprattutto, ha contestato l'ordine di collocazione in graduatoria dei candidati.
Quantunque abbia avanzato la richiesta di essere nominato vincitore, deve ritenersi che parte ricorrente abbia obiettato alla graduatoria non nella sua interezza, ma esclusivamente in punto di valutazione comparativa tra i propri titoli e quelli del vincitore, ignorando la posizione del terzo candidato.
Tale osservazione comporta, ad avviso del Collegio, due conseguenze:
la prima è che nella presente controversia non è necessaria la presenza dello I., atteso che l'attore formulando la domanda nei termini suddetti non ha impugnato la graduatoria, non chiedendone la totale riformulazione, e non ha in sostanza attaccato la posizione dell'altro candidato; la seconda è che l'attore stesso da questa sorta di personale confronto con il candidato vincitore non può trarre alcun concreto vantaggio di carattere giuridico, in quanto - seppure venisse affermata la sua supremazia - non ne deriverebbe il raggiungimento dell'obiettivo che egli si prefigge, e cioè essere dichiarato vincitore del concorso.
Parte ricorrente intende contrastare queste considerazioni, che sono nella sostanza le stesse poste alla base della sentenza di merito, partendo da una serie di valutazioni di mero fatto, sostenendo che lo I. - pacificamente collocato primo ex aequo - doveva considerasi escluso dalla graduatoria in quanto destinato nelle more ad altro incarico direttivo e che la Corte di merito non avrebbe tenuto in adeguata considerazione tale circostanza, ignorando, anzi l'atteggiamento processuale dell'Amministrazione che non aveva formalmente dedotto la carenza di interesse. La tesi sostenuta è, pertanto, che, in una situazione di fatto condivisa dalle parti, il giudice di merito avrebbe rilevato la carenza di un requisito dell'azione che le parti processuali davano per esistente.
Al riguardo giova ricordare che l'interesse ad agire deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire nella controversia una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, non essendo sufficiente la configurabilità di un mero interesse astratto non suscettibile di produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata.
Inoltre, deve osservarsi che la carenza dell'interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, poichè l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (v., tra le tante, la sentenza 30.6.06 n. 15084, nonchè sul piano più generale S.u. 19.5.08 n. 12637). La sussistenza di tale requisito non può essere, dunque, oggetto di una convenzione tra le parti, ma deve essere oggettivamente ed officiosamente riscontrata dal giudice quale presupposto essenziale per l'esame della controversia.
Per quanto riguarda, infine, la censura mossa alla sentenza di merito di non aver esattamente inquadrato in diritto la posizione dello I., deve rilevarsi una sostanziale carenza di autosufficienza del ricorso principale che, nonostante la complessa discussione svolta a proposito della comparazione delle posizioni del G. e del P., non fornisce sufficienti indicazioni circa le concrete determinazioni adottate sul piano provvedimentale dall'Amministrazione in relazione alla posizione dello I..
In conclusione, deve ritenersi che correttamente il giudice di merito abbia rilevato la carenza di interesse in relazione alla situazione giuridica del concorso risultante in atti, di modo che anche il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alle spese, in ragione della reciproca soccombenza deve procedersi a compensazione tra le parti costituite, mentre nulla deve provvedersi nel rapporto tra le stesse e P., non avendo quest'ultimo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi e li rigetta, con compensazione delle spese tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti dell'intimato non costituito.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009.
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