Il datore di lavoro può concedere l'anticipo del Tfr in ipotesi non espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge? Si possono prevedere differenti condizioni di concessione dell'anticipo? Al fine di evitare possibili contenziosi con il personale dipendente, quali misure deve adottare il datore di lavoro? La parola all'esperto...
Il trattamento di fine rapporto va considerato come un credito di natura retributiva, che matura a favore del lavoratore dipendente durante lo svolgimento della sua professione; il Tfr interviene in una logica di aiuto, per garantire il soddisfacimento delle esigenze retributive del personale e per consentire una particolare tutela sociale conseguente a condizioni aziendali di estrema difficoltà.
Strumento di incentivazione delle prestazioni
Una pratica piuttosto diffusa è quella di utilizzare il Tfr in modo anticipato, come strumento di incentivazione delle prestazioni. Tale pratica consiste nell'offrire importi destinati al soddisfacimento di occasionali e rilevanti esigenze economiche personali dei lavoratori. Si tratta, in breve, di erogazioni di somme di denaro immediate ed in quantità molto superiori rispetto all'ordinario stipendio, con ovviamente finalità differenti rispetto alle consuete formule di incentivazione, come ad esempio i premi una tantum.
L'anticipazione del Tfr risulta infatti migliore dei classici sistemi di sostegno delle prestazioni perché è in grado di produrre un effetto incentivante immediato e particolarmente significativo, per questa ragione le aziende spesso adottano l'anticipazione del Tfr, insieme ad altri strumenti come gli acconti o i sussidi occasionali.
Come è noto, però, ai sensi dell'art. 2120 c.c. le direzioni aziendali sono tenute ad anticipare - a seguito di istanza individuale presentata da lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda - il Tfr nella misura massima del 70% degli importi accantonati e rivalutati. Tale diritto individuale, che le imprese devono soddisfare annualmente entro il 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, spetta di diritto solamente in tre ipotesi:
• spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
• acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli, documentato con atto notarile;
• spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, per la formazione e per la formazione continua, di cui alla legge n. 53/2000.
Il datore di lavoro, attraverso accordi sindacali, regolamenti aziendali ovvero confronti individuali con i lavoratori interessati, può tuttavia concedere l'anticipazione anche in ipotesi non espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge, ovvero in misura percentuale complessivamente superiore ai "tetti" massimi, individuali o collettivi.
L'erogazione così corrisposta non trova pertanto origine - se non formalmente - nella compensazione per le spese sopportate dal lavoratore in circostanze eccezionali, come previsto nelle ipotesi normate dalle disposizioni di legge citate. Consiste di fatto in una modalità di gratificazione retributiva, avente come obiettivo l'incentivazione delle prestazioni e la fidelizzazione del lavoratore.
Alcune problematiche
Si considerino tuttavia due ordini di problemi:
• al fine di evitare possibili contenziosi con altri lavoratori - per supposti comportamenti discriminatori perseguiti dall'azienda - ovvero per non creare difficoltà nelle relazioni sindacali, queste prassi, qualora adottate unilateralmente dalle direzioni aziendali, devono comunque rispettare criteri di omogeneità ed uniformità di trattamento;
• sebbene l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. preveda che "condizioni di miglior favore possano essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali", si consideri che l'anticipazione del Tfr, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, costituisce un diritto individuale del lavoratore.
Pertanto le eventuali differenti condizioni di concessione regolamentate a livello aziendale non devono comunque introdurre vincoli che impediscano il soddisfacimento di tutte le istanze regolarmente presentate secondo le indicazioni dell'art. 2120 c.c.
In altri termini, le condizioni di miglior favore disposte a livello aziendale e di cui beneficiano alcuni dipendenti non devono ledere i diritti individuali previsti a favore di tutti i lavoratori che rientrano nei requisiti di legge.
E' pertanto opportuna una particolare cautela nell'introduzione di deroghe, anche se migliorative, in considerazione delle problematiche operative che ne potrebbero derivare. In ogni caso, è consigliabile che tali deroghe siano solo parziali e non stravolgano od annullino i requisiti legali, dal momento che - pur in assenza di pronunce di giurisprudenza particolarmente rilevanti su questo argomento - la dottrina di settore ha spesso espresso parere sfavorevole alla legittimità di clausole così impostate.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di rimuovere eventuali contenziosi con il personale dipendente la "strada" migliore da intraprendere è quella relativa alla sottoscrizione di un verbale di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e/o in mancanza con un rappresentante nominato dai lavoratori o con gli stessi lavoratori, il cui contenuto possa determinare in maniera precisa le deroghe, concordate fra le parti, ai parametri previsti dalla legge o dal Ccnl per l'erogazione dell'anticipo di Tfr, nonché una regolamentazione dei criteri da adottare per la sua concessione.
A tal fine si allega una ipotesi di verbale di accordo da poter adottare in tali circostanze.
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Bozza di verbale di accordo
Il giorno …
Tra … Srl e la Rappresentanza sindacale aziendale ………….. della … Srl
Premesso che
• La materia delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto è disciplinata dalla legge n. 297/1982;
• il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia estendendo la possibilità di beneficiare delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto anche per esigenze di carattere formativo regolate dagli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000 nonché per quelle dei congedi parentali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
• l'ultimo comma della legge n. 297/1982 prevede la possibilità di stabilire attraverso contratti collettivi e patti inviduali condizioni di miglior favore per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.
• Le parti fermo restando quanto disciplinato in materia dall'art. 1 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concordano di aggiungere condizioni di miglior favore sia ai parametri stabiliti dalla legge e dal codice civile sia alle necessità giustificative per richiedere un'anticipazione del Tfr maturato previsto dalla legge stessa.
Misura e concessione dell'anticipazione
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono di regolare la materia delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto sulla base esclusiva di tutto quanto segue.
1) La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.
2) Hanno titolo a chiedere l'anticipazione i dipendenti che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda.
3) L'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge compete al "20% (in luogo del 10% previsto dalla legge) degli aventi diritto, comunque nel limite dell'8% (in luogo del 4% previsto dalla legge) del numero totale dei dipendenti" in servizio presso la Società computati alla data del primo gennaio di ogni anno. La parte di aliquota (arrotondata all'unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.
4) La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 90% (in deroga del 70% previsto dalla vigente normativa) del trattamento di fine rapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia quota–parte già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad es. atto emesso dall'autorità giudiziaria). L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda. Essa può essere richiesta massimo due volte nel corso del rapporto di lavoro allorquando siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima richiesta.
Condizioni di miglior favore
In relazione a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., dalle norme di legge e dagli accordi collettivi vigenti, convengono che, in aggiunta alla casistica espressamente prevista, il dipendente possa chiedere la anticipazione del proprio Tfr maturato in base alle seguenti fattispecie (spese da documentare):
1) spese per ristrutturazione dell'immobile adibito (o da adibire) a residenza propria o dei propri figli, anche in deroga alle casistiche contemplate nell'art. 2 dell'accordo di settore 29/9/1983;
2) spese sostenute per cure mediche ed odontoiatriche per il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare per importi superiori a €. 500,00;
3) spese funerarie sostenute per decesso di propri familiari, entro il secondo grado di parentela, non inferiori a € 1.000,00;
4) spese legate all'affidamento ed adozione di bambini comprese spese di viaggio e alloggio collegate;
5) spese di studio (a titolo esemplificativo: corsi di laurea presso università fuori sede, master, corsi di specializzazione post diploma e post laurea);
6) riscatto o ricongiunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione previdenziale;
7) spese legali per cause di separazione e/o divorzio;
8) spese matrimoniali.
L'anticipazione potrà essere reiterata per un massimo di 2 volte fino a che l'importo erogato - cumulando tutte le anticipazioni concesse - non ecceda nel suo complesso il 90% dell'ammontare del Tfr del lavoratore interessato, determinato al momento dell'ultima richiesta.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
1) Le domande di concessione dell'anticipazione del Tfr, vanno presentate a mezzo richiesta scritta. Le domande devono essere presentate alla direzione de personale e/o amministrativa della azienda/società ovvero possono essere spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite fax.
2) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) per spese sanitarie:
• dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
• idonea documentazione sanitaria (per esempio preventivi dettagliati, rilasciati dal medico curante o dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento);
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi della fattura/ricevuta comprovante l'inizio dell'intervento;
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;
b) per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione:
• nel caso di acquisto:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto preliminare di compravendita, il costo dell'alloggio e l'importo dell'acconto versato;
• nel caso di assegnazione in cooperativa:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'identità del socio prenotatario, l'individuazione dell'alloggio, la spesa complessiva a carico del socio, l'entità di eventuali finanziamenti agevolati e l'acconto versato o, in sostituzione, dichiarazione del presidente della cooperativa, su carta intestata della cooperativa, con firma autenticata, attestante gli stessi dati;
• nel caso di riscatto di alloggi:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'impegno al riscatto dell'alloggio, l'importo da pagare, le relative scadenze e l'acconto versato;
• nel caso di costruzione o di ristrutturazione:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà attestante:
• gli estremi della concessione ad edificare o della diversa documentazione prevista dalla vigente legislazione (autorizzazione comunale, asseverazione del tecnico, ecc.);
• la proprietà o comproprietà del terreno o dell'alloggio da ristrutturare nonché i dati identificativi degli immobili;
• gli estremi della fattura comprovante l'inizio dell'intervento;
• computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o dettagliato preventivo di spesa o, qualora la spesa sia già stata sostenuta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi delle fatture quietanzate;
c) per estinzione o riduzione di mutui ipotecari:
• dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto di mutuo ipotecario;
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare del debito residuo e il motivo dell'erogazione del mutuo o, in sostituzione, dichiarazione dell'istituto bancario attestante gli stessi dati;
d) per oneri di studio dei figli:
• dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione al corso di studi del figlio;
• nel caso di permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza della famiglia del dipendente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del documento che comprova la spesa (esempio contratto di affitto registrato presso l'agenzia delle entrate, o ricevuta del convitto, ecc.);
• per i corsi all'estero anche un preventivo di spesa;
e) motivi di particolare gravità:
• dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
• relazione che illustra i motivi che hanno portato alla grave situazione economica e idonea documentazione delle spese sostenute e/o da sostenere;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà attestante la situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e dei componenti la sua famiglia;
f) fruizione dei periodi di congedo:
• dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
g) per estinzione o riduzione di mutui:
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto di mutuo;
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare del debito residuo e il motivo dell'erogazione del mutuo o, in sostituzione, dichiarazione dell'istituto bancario attestante gli stessi dati.
3) In sostituzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, può essere allegata la corrispondente documentazione in originale o copia autentica.
4) Per tutte le altre casistiche, unitamente alla richiesta, va presentata la documentazione fiscale ed altri documenti probatori inerenti le spese sostenute e/o da sostenere.
E fatta salva qualsiasi facoltà, da parte dell'amministrazione della società/azienda, di poter chiedere ulteriore documentazione intregrativa a comprova delle spese sostenute o da sostenere.
Ordine prioritario
Nella concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto sono previste le seguenti priorità:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, semprechè il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge e/o del presente accordo.
Vigenza dell'accordo
Il presente accordo decorre dal _____________e avrà vigore fino al ____________ .
Il presente accordo alla sua scadenza s'intenderà tacitamente rinnovato sino a stipula del nuovo contratto/accordo integrativo aziendale.
……………………… Srl Le rappresentanze sindacali/aziendali
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maggio 2006
risposta a cura di Pierluigi Lanzarotti
Fonte: Guida alle Paghe - Ipsoa Editore